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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, soccorso in mare insieme ad altri connazionali, era stato condotto in hotspot, identificato con rilievi fotodattiloscopici, quindi trasferito presso gli uffici di polizia e destinatario di un decreto di respingimento e del contestuale decreto di trattenimento in un Centro per i rimpatri. Successivamente, a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale, era stato emesso un secondo decreto di trattenimento e il Tribunale di Torino ne aveva convalidato la legittimità. Il ricorrente ha impugnato due decreti di convalida avanti la Cassazione. Con il primo ricorso ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme sull'informazione allo straniero e sulla procedura di frontiera, sostenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, perché i fogli notizie non contenevano attestazioni in tal senso. Con il secondo motivo ha denunciato, oltre alla violazione delle stesse norme interne ed europee, anche la violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, assumendo che il respingimento avesse natura seriale e non fosse preceduto da un esame individuale ragionevole e oggettivo. Il secondo ricorso riproponeva una censura sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del primo ricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati. Ha rilevato che la motivazione dei provvedimenti impugnati era stereotipata e non dava conto dell'adempimento dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 10-ter T.U. immigrazione. Ha affermato che, in base all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, l'informativa deve essere completa ed effettiva e deve risultare dagli atti, con indicazione concreta di tempi, modalità, lingua, interprete o mediatore. Poiché il giudice di merito non aveva verificato questa circostanza, pur a fronte della contestazione del ricorrente, è stata dichiarata la illegittimità del trattenimento derivato dal respingimento. La Corte ha quindi cassato senza rinvio entrambi i provvedimenti impugnati, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva proseguire: il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termine scaduto. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione in dispositivo, richiamando il patrocinio a spese dello Stato e i criteri di liquidazione nel caso di soccombenza di una amministrazione statale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 4

    richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di respingimento e informazione dello straniero

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-ter

    "è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"

    impone un'informativa completa ed effettiva allo straniero rintracciato in occasione di attraversamento irregolare o soccorso in mare; l'obbligo sussiste anche se non vi sia una esplicita richiesta di protezione, e la prova dell'adempimento deve emergere in modo concreto dagli atti

  • art. 8 dir. 2013/32/UE

    richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di corretta informazione sulla protezione internazionale

  • art. 4, Protocollo n. 4 CEDU

    richiamato come parametro per il divieto di espulsioni collettive, in relazione alla dedotta serialità del respingimento

  • art. 14 D.lgs. n. 286 del 1998

    letto in modo costituzionalmente orientato, consente al giudice della convalida di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo ai fini della decisione sul trattenimento

  • art. 5, par. 1, CEDU

    richiamato quale parametro che consente la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, dir. 2008/115/CE

    richiamato per affermare la necessità di un controllo giudiziale effettivo sulla legalità del trattenimento del cittadino di Paese terzo

  • art. 9, commi 3 e 5, dir. 2013/33/UE

    concorre, insieme alle altre fonti UE, a imporre il controllo giurisdizionale sulla legittimità del trattenimento

  • art. 28, paragrafo 4, Regolamento (UE) n. 604/2013

    richiamato nel quadro del controllo giudiziale sulla detenzione/trattenimento di cittadini di Paesi terzi

  • artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    utilizzati in combinazione con le fonti UE per rafforzare il dovere del giudice di verificare d'ufficio le condizioni di legittimità del trattenimento

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per la cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito

  • D.lgs. n. 286/1998, artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4

    richiamati in relazione all'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come criterio di liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa l'applicazione nel caso di soccombenza di un'Amministrazione statale

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro di interpretazione conforme alle fonti CEDU

Massime di principio

  • In materia di trattenimento dello straniero collegato a provvedimenti di respingimento o espulsione, il giudice della convalida deve verificare anche incidentalmente la manifesta illegittimità dell'atto presupposto quando tale illegittimità sia dedotta e rilevante ai fini della misura restrittiva.
  • L'obbligo di informare lo straniero sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito deve essere effettivo, completo e documentato; non basta una formula generica nel provvedimento se dagli atti non risultano tempi, modalità, lingua e assistenza linguistica.
  • Il silenzio dello straniero o una dichiarazione non univoca non valgono a escludere l'obbligo informativo quando non risulti provata una preventiva e comprensibile informazione.
  • Nel controllo giudiziale sulla legalità del trattenimento di cittadini di Paesi terzi, il giudice deve sollevare d'ufficio le condizioni di illegittimità emergenti dagli atti, anche se non specificamente dedotte dall'interessato, quando ciò sia richiesto dalle fonti dell'Unione e dal diritto alla libertà personale.
  • Se il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non è più prorogabile, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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