Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Gli ex soci di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese hanno impugnato per cassazione l’ordinanza/sentenza che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza di fallimento della società estinta. In sede di reclamo essi sostenevano di essere legittimati a proporlo sia come ex soci della società cancellata, richiamando l’art. 2495 c.c., sia come soggetti interessati all’impugnazione. La Corte di appello aveva ritenuto il reclamo inammissibile perché la legittimazione spettava alla società, rappresentata dal liquidatore, e non agli ex soci; aveva inoltre osservato che, comunque, non era stata dimostrata la non fallibilità della società, poiché i debiti superavano il limite di legge. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 18 l. fall. per l’erronea esclusione della loro legittimazione al reclamo; 2) violazione degli artt. 113 c.p.c. e 18 l. fall. per non aver la Corte d’appello riconosciuto la loro qualità di interessati; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo a tale qualità; 4) violazione degli artt. 1 l. fall. e 2424-bis c.c. per aver considerato debito il fondo rischi e oneri; 5) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o insufficiente sulla soglia di fallibilità e per mancata integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, se il fallimento di una società cancellata è dichiarato entro l’anno dalla cancellazione ex art. 10 l. fall., la società conserva per finzione giuridica la capacità processuale nel procedimento concorsuale e nelle impugnazioni; pertanto il reclamo ex art. 18 l. fall. e il successivo ricorso per cassazione devono essere proposti dal soggetto che rappresentava la società al momento della cancellazione, cioè il liquidatore, e non dagli ex soci, che non sono né rappresentanti né successori della società. Ha inoltre rilevato che le censure relative alla qualità di interessati erano inammissibili perché non specificamente confrontate con la ratio della decisione impugnata, fondata anche sulla mancata allegazione e illustrazione di un concreto interesse all’impugnazione. Le ulteriori doglianze sulla soglia di fallibilità e sulla nullità per mancata integrazione del contraddittorio sono state assorbite o comunque ritenute tardive/inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
la legittimazione al reclamo spetta al soggetto che rappresenta la società fallita; gli ex soci non sono legittimati solo in quanto tali
società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione
la società estinta conserva per fictio iuris capacità processuale nel procedimento concorsuale e nelle impugnazioni
la responsabilità dei soci verso i creditori sociali non comporta, di per sé, la legittimazione processuale degli ex soci a impugnare la sentenza di fallimento della società estinta
l’interesse ad agire/impugnare deve essere concreto e specificamente allegato
la censura non può prescindere dalla corretta individuazione della ratio decidendi e dei limiti dell’impugnazione
sono state dedotte censure di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, ma ritenute inammissibili
ha consentito la trattazione in camera di consiglio in sesta sezione
l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio è stata ritenuta tardiva se proposta solo in memoria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nei motivi per contestare la soglia di fallibilità
richiamato nei motivi per sostenere che il fondo rischi e oneri non fosse un debito
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente
ha fondato l’inammissibilità di parte dei motivi perché contrari a consolidato orientamento giurisprudenziale
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il fallimento di una società cancellata dal Registro delle Imprese è dichiarato entro l’anno dalla cancellazione, la società conserva, per finzione giuridica, la propria capacità processuale ai fini del procedimento concorsuale e delle impugnazioni.
- In tale ipotesi, il reclamo ex art. 18 l. fall. e il ricorso per cassazione devono essere proposti dal soggetto che rappresentava la società al momento della cancellazione; gli ex soci non sono legittimati solo in virtù della loro qualità di ex soci.
- La mera qualità di socio o ex socio non basta a fondare la legittimazione all’impugnazione: occorre allegare e spiegare uno specifico interesse concreto, patrimoniale o non patrimoniale, all’impugnazione stessa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Le eccezioni processuali, come la mancata integrazione del contraddittorio, devono essere dedotte tempestivamente; se sollevate solo in memoria sono tardive e inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03303/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03307/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →