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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34750/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un pilota che era dipendente di una società del gruppo Alitalia, poi posto in cassa integrazione straordinaria e successivamente impiegato, durante la sospensione, alle dipendenze di un'altra società del gruppo con due contratti a termine. All'esito di una conciliazione e di una successiva assunzione a tempo indeterminato, al lavoratore era stata riconosciuta l'anzianità maturata presso la società originaria, ma non quella maturata durante l'esecuzione dei contratti a termine. In seguito al trasferimento del rapporto a favore della società ricorrente per effetto di conferimento di ramo d'azienda, il lavoratore ha chiesto il riconoscimento, a ogni effetto economico, dell'intera anzianità sino alla cessazione del rapporto con la società originaria e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha accolto la domanda; la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla cassa integrazione e dell'art. 2120 c.c., sostenendo che lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante la c.i.g.s. avrebbe sospeso la maturazione dell'anzianità; 2) violazione dei canoni ermeneutici sugli atti di conciliazione e sull'accordo del 31.10.2008, assumendo che il lavoratore avesse rinunciato all'anzianità maturata nei periodi a termine; 3) nullità della motivazione per relationem e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'accordo richiamato, sostenendo che tale accordo non fosse opponibile alla cessionaria e che il passaggio di personale non integrasse un fenomeno successorio idoneo a trasferire quei diritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che lo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, presso terzi durante la cassa integrazione comporta solo la sospensione o riduzione del trattamento integrativo, ma non la cessazione del rapporto originario né l'arresto della maturazione dell'anzianità, che dipende dalla durata del vincolo contrattuale e non dall'effettività della prestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura si risolveva nella contrapposizione di una diversa interpretazione dell'accordo e del verbale di conciliazione, a fronte di un'interpretazione del giudice di merito plausibile e conforme ai canoni ermeneutici. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza d'appello aveva comunque dato conto del motivo di gravame e aveva correttamente applicato l'art. 2112 c.c., poiché il rapporto di lavoro era stato trasferito alla cessionaria e i diritti del lavoratore si erano conservati nei suoi confronti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte valuta i motivi alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 3, d.lgs. luogotenenziale 788 del 1945

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla questione della maturazione dell'anzianità durante la cassa integrazione.

  • art. 8, d.l. 86 del 1988, conv. dalla L. 160 del 1988

    Consente al lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività lavorativa presso terzi, con effetti solo sul diritto al trattamento integrativo per le giornate lavorate, non sulla cessazione del rapporto originario.

  • art. 2120 c.c.

    Il periodo di cassa integrazione va computato nella retribuzione utile al TFR come se vi fosse stata la normale prosecuzione del rapporto; il periodo di sospensione non interrompe la maturazione dell'anzianità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione dell'accordo e del verbale di conciliazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione sistematica dell'accordo e del verbale di conciliazione.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione dell'atto di autonomia privata.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione secondo buona fede dell'accordo e del verbale di conciliazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello consentiva di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'insufficienza della motivazione d'appello, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; i diritti maturati prima del trasferimento restano opponibili alla cessionaria.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale e sul deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella semplice contrapposizione di una diversa lettura dell'atto di autonomia privata rispetto a quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • L'interpretazione del contratto o dell'accordo aziendale è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione delle regole legali di interpretazione o in motivazione apparente; se la lettura del giudice è plausibile, non è censurabile perché non sia l'unica o la migliore possibile.
  • La cassa integrazione straordinaria sospende i principali obblighi sinallagmatici del rapporto, ma non ne determina la cessazione: il rapporto continua a produrre effetti giuridici ulteriori, tra cui la maturazione dell'anzianità e del trattamento di fine rapporto.
  • Lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata durante la cassa integrazione incide solo sul trattamento di integrazione salariale, riducendolo o escludendolo per le giornate lavorate, ma non interrompe la durata del rapporto originario né la maturazione dell'anzianità.
  • In caso di trasferimento d'azienda, il cessionario subentra nel rapporto di lavoro e deve rispettare i diritti del lavoratore già maturati, anche se derivanti da precedenti accordi richiamati nel rapporto trasferito, salvo che emerga un diverso e valido assetto negoziale non confliggente con l'art. 2112 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaCassa integrazione guadagni straordinariaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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