Cassazione Penale, Sentenza n. 13044/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la qualificazione del furto contestato (capo a) come commesso in "privata dimora" ai sensi dell'art.624-bis c.p.; la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo che il fatto non fosse ricondotto alla maggiore tutela prevista per la privata dimora, sostenendo che l'armadietto si trovasse in luogo non stabile né non accessibile e richiedendo, per difetto della condizione, la sentenza di non doversi procedere. Il procedimento originario riguardava più capi: furto con l'aggravante di cui all'art.624-bis c.p. (capo a), utilizzo indebito di carte di pagamento (capo b), furto in altro luogo (capo c) e contraffazione/uso di documenti (capo d), con recidiva infraquinquennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del luogo come "privata dimora" (lo spogliatoio/armadietto in uso alla persona offesa) alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, richiamando i tre elementi necessari (utilizzazione per atti della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile/stabilità del rapporto e non accessibilità senza consenso). Ha inoltre considerato rilevante la dichiarazione della imputata di aver forzato l'armadietto. Conseguentemente il provvedimento di cassazione conferma la decisione della Corte d'appello (che aveva rideterminato la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 600 di multa e revocato l'interdizione dai pubblici uffici) e dichiara la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la nozione di "privata dimora" in senso ampio ma con limiti: richiede tre elementi - utilizzo per atti della vita privata in modo riservato, durata/stabilità del rapporto tra luogo e persona, e non accessibilità senza consenso. La norma configura il furto in privata dimora come fattispecie autonoma e più grave rispetto all'art.625.
art.625 cod. pen. (previgente e richiamata)
Richiamata nella ricostruzione storica: il nuovo art.624-bis amplia e sostituisce la precedente aggravante collegata all'"abitazione" contenuta nell'art.625.
art.2 legge 26 marzo 2001, n.128
Norma di riferimento per l'introduzione dell'art.624-bis; contestualizza la modifica legislativa che ha reso autonoma e più grave la fattispecie del furto in privata dimora.
Sez. U. n. 31345 del 23/03/2017 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
La sentenza delle Sezioni Unite precisa i limiti applicativi dell'art.624-bis: occorre la stabilità della presenza personale (non mera occasionalità), e la valutazione si fonda sulla tutela del domicilio come proiezione spaziale della persona; individua i tre requisiti necessari per la configurazione della "privata dimora".
d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, art.55 comma 9
Richiamato rispetto al reato relativo all'uso indebito di carte (capo b): la Corte menziona la norma nell'elencazione dei reati contestati originariamente.
Richiamato come parte delle censure in cassazione (inosservanza/erronea applicazione di legge e vizio di motivazione) avanzate dalla difesa; la Corte ne valuta la fondatezza e dichiara il ricorso inammissibile.
Applicato per l'ordine di versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico della ricorrente, valutando le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per qualificare un luogo come "privata dimora" ai fini dell'art.624-bis c.p. devono concorrere tre elementi: a) utilizzazione per atti della vita privata in modo riservato; b) durata apprezzabile/stabilità del rapporto tra luogo e persona; c) non accessibilità senza consenso di terzi.
- Gli spogliatoi o armadietti in uso stabile al lavoratore possono essere considerati "privata dimora" se sono destinati in modo durevole a contenere effetti personali e l'accesso è limitato ai titolari; non conta necessariamente la presenza di barriere fisiche sofisticate.
- La mancanza di contestazione formale dell'effrazione non esclude la valutazione dell'inaccessibilità del luogo: confessioni o elementi probatori sulla forzatura o sulla esclusività di uso rafforzano la qualificazione come privata dimora.
- In casi analoghi l'attenzione probatoria deve concentrarsi su prova della stabilità dell'uso (es. abitudini lavorative, orari, assegnazione esclusiva dell'armadietto), sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche che rendono l'area riconoscibile come riservata.
- La valutazione deve sempre bilanciare la ratio protettiva della norma (tutela forte del domicilio e degli effetti personali) con il principio di offensività: non ogni luogo 'non pubblico' è automaticamente privata dimora; occorre verificarne la stabile funzione privata.
- Per la difesa, in ipotesi di contestazione della privata dimora, utile produrre elementi che dimostrino la mera occasionalità dell'uso, la generalità dell'accesso o l'assenza di relazione stabile tra il luogo e la persona offesa.
- Per il pubblico ministero o la parte civile, documentare la riservatezza e l'esclusività dell'uso (assegnazione armadietto, regolamenti aziendali, dichiarazioni testimoni) aumenta le probabilità di inquadramento nell'art.624-bis.
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