Ordinanza n. 434/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento: 1. dell’Ordinanza sindacale n. 25 del 17.11.2025 (doc. 1), adottata ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n. 152/2006 e notificata in pari data ad Anas (prot. CDG 1003771-E) dal Comune di Casandrino, avente ad oggetto “Intimazione alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi al ripristino dello stato dei luoghi ex art.192 D.Lgs. n.152/2006 sulle aree sottoposte a sequestro, in Casandrino lungo le scarpate dell'Asse Mediano”; 2. del rapporto informativo prot. 22395 del 17.11.25 redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica. 3. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi e ripristino dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ANAS S.p.A. ha impugnato l'ordinanza sindacale e il rapporto informativo comunale, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. La società ha contestato, in primo luogo, la propria legittimazione passiva, documentando che le particelle interessate dall'abbandono dei rifiuti risultano di proprietà della Regione Campania e sostenendo che, pur essendo adiacenti all'Asse Mediano (SS 162 NC), non costituiscono pertinenze stradali rientranti nella propria gestione, poiché accessibili dalla viabilità comunale e prive di collegamento funzionale diretto con l'infrastruttura trasferita in gestione con D.P.C.M. 20 febbraio 2018. Ha inoltre dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, rilevando che l'abbandono o la discarica sarebbe preesistente al trasferimento delle competenze del 2018 e che il verbale di consegna conterrebbe una clausola di manleva. È stata altresì censurata l'omissione dell'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati, previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 prima dell'adozione dell'ordinanza di rimozione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da consistenti profili di fumus boni iuris. Ha considerato potenzialmente assorbente la censura relativa alla legittimazione passiva di ANAS, poiché la documentazione prodotta indica la proprietà regionale delle particelle e rende plausibile l'estraneità delle aree alla gestione stradale della società; se confermata nel merito, tale circostanza escluderebbe l'applicazione degli obblighi di pulizia fondati sull'art. 14 del Codice della strada. Il TAR ha inoltre ravvisato la possibile illegittimità dell'ordinanza per mancata dimostrazione della colpa di ANAS: l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non configura una responsabilità oggettiva del proprietario o gestore dell'area, mentre il Comune avrebbe desunto la colpa dalla sola qualità di gestore della strada, senza adeguatamente confrontarsi con la preesistenza della discarica e con la clausola di manleva. È stata ritenuta fondata anche la censura procedimentale relativa all'omesso accertamento in contraddittorio. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato che l'esecuzione immediata avrebbe imposto ad ANAS ingenti e difficilmente ripetibili esborsi per una complessa attività di bonifica su aree la cui pertinenza alla sua gestione è contestata con fondamento. La domanda cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
L'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti richiede, nei confronti del proprietario o gestore dell'area, la dimostrazione di una condotta almeno colposa e il previo accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati; non è sufficiente una responsabilità oggettiva derivante dalla mera titolarità o gestione dell'area.
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Prevede la garanzia dell'accertamento in contraddittorio prima dell'adozione dell'ordinanza e richiede la prova dell'elemento soggettivo della responsabilità del destinatario.
Gli obblighi di pulizia e manutenzione gravano sul soggetto responsabile della gestione della strada e delle relative pertinenze; la loro applicazione presuppone che l'area interessata rientri effettivamente nella pertinenza stradale e nella gestione del destinatario.
D.P.C.M. 20 febbraio 2018
È richiamato quale atto di trasferimento ad ANAS della gestione dell'infrastruttura viaria; la sua portata e il collegamento funzionale delle aree costituiscono elementi rilevanti per stabilire la legittimazione passiva della società.
Massime di principio
- L'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può essere fondata sulla responsabilità oggettiva del proprietario o gestore dell'area, essendo necessaria la prova, da parte dell'amministrazione, di una condotta almeno colposa causalmente collegata all'abbandono dei rifiuti.
- La mera qualifica di proprietario o gestore di una strada non è sufficiente a imputare al soggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti se non è previamente dimostrato che le aree interessate costituiscano pertinenze stradali effettivamente comprese nella sua gestione.
- Prima dell'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l'amministrazione deve svolgere l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati; l'omissione di tale garanzia partecipativa rafforzata integra un vizio procedimentale rilevante.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l'amministrazione abbia imputato la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti sulla base della sola gestione dell'area, senza considerare elementi contrari quali la proprietà altrui, la preesistenza dell'abbandono rispetto al trasferimento della gestione e clausole contrattuali di manleva.
- Il periculum in mora ricorre quando l'esecuzione dell'ordinanza imporrebbe al destinatario ingenti esborsi per una complessa attività di bonifica su aree la cui imputazione soggettiva e pertinenza gestionale risultino fondatamente controverse, con pregiudizio economico difficilmente ristorabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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