Cassazione Civile, Ordinanza n. 07554/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2013, contenente un patto di opzione a favore dell’affittuaria per l’acquisto dell’azienda. L’affittuaria ha dichiarato di voler esercitare l’opzione nel 2016, ha versato il prezzo indicato nel contratto e ha chiesto di accertare l’avvenuto trasferimento dell’azienda. La società affittante si è opposta, sostenendo: la nullità del patto di opzione per asserita mancanza di corrispettivo e di interesse della concedente; in subordine, che l’esercizio dell’opzione fosse invalido o viziato perché non accompagnato dal pagamento immediato e integrale del prezzo in unica soluzione; che il consenso fosse annullabile per errore o dolo in relazione al valore di stampi, progetti e minuterie; che alcuni beni, in particolare stampi, attrezzi e minuterie, non fossero compresi nel contratto di affitto e dovessero essere restituiti, oltre alla richiesta di un compenso equitativo per il loro utilizzo. Il tribunale ha accolto la domanda principale dell’affittuaria e rigettato la riconvenzionale; la corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione la società affittante ha dedotto quattro motivi: motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per l’affermazione della validità dell’opzione e per l’asserita omissione di esame di fatti decisivi; violazione di legge e vizi motivazionali in tema di prova presuntiva, consenso ed errori nel valore degli stampi; violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell’art. 2555 c.c. sull’inclusione di beni nell’azienda; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria/equitativa relativa alla mancata restituzione dei beni. La resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito, sostenendo che il patto di opzione era valido e inserito in una più ampia operazione negoziale, che il trasferimento si era perfezionato con l’esercizio dell’opzione e che i beni contestati erano funzionali all’azienda e quindi compresi nel complesso aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollecitassero in realtà una nuova valutazione di fatti e prove, non consentita in sede di legittimità, e che le censure ex artt. 112, 116, 132 c.p.c. e 2729 c.c. non fossero formulate secondo i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva comunque esaminato i motivi di appello e pronunciato anche sulla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito/an debeatur. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è inammissibile se non investe la sola motivazione, ma si fonda anche su elementi estranei ad essa e tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice omette di decidere su un motivo o su una domanda; non basta contestare l’insufficienza dell’esame o la valutazione sfavorevole del motivo.
La deduzione della violazione del principio di libera valutazione della prova è inammissibile se, in sostanza, mira a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
La censura sulla prova presuntiva è inammissibile se non indica specificamente le presunzioni gravi, precise e concordanti trascurate dal giudice e si risolve nella richiesta di rivalutazione dei fatti.
Il patto di opzione è stato ritenuto valido perché inserito nella complessiva operazione negoziale e sorretto da un interesse della parte concedente desumibile dal contesto contrattuale.
Le doglianze sull’errore o dolo sono state reputate inammissibili perché fondate sulla rivalutazione di circostanze di fatto e non su una corretta critica in diritto.
Il vizio del consenso non è ravvisabile in assenza di allegazione e prova specifica dei presupposti dell’errore essenziale rilevante.
L’interpretazione della clausola contrattuale è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti; è sufficiente che l’interpretazione adottata sia plausibile.
La censura di violazione dei canoni interpretativi è inammissibile quando mira in realtà a sostituire una diversa lettura del contratto a quella, plausibile, accolta dal giudice di merito.
L’azienda è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa e comprende i beni funzionali alla sua realizzazione, salvo diversa prova di esclusione pattizia specifica.
La domanda equitativa non consente di eludere l’allegazione dei fatti costitutivi né la necessità di individuare con sufficiente determinatezza i beni o il pregiudizio dedotti.
Resta fermo che chi agisce o eccepisce deve provare i fatti costitutivi o impeditivi della propria pretesa; la censura non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la censura sia sostanzialmente diretta a contestare l’apprezzamento di merito compiuto dai giudici di primo e secondo grado.
- La deduzione di motivazione apparente o di omessa pronuncia richiede di individuare un effettivo mancato esame della domanda o del motivo; non basta lamentare che il giudice abbia esaminato la questione in modo non condiviso dalla parte.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia applicato regole ermeneutiche in modo giuridicamente errato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale, purché quella adottata sia plausibile.
- L’azienda, come complesso unitario di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, comprende in linea di principio tutti i beni funzionali all’attività, salvo specifica e provata esclusione pattizia.
- Le doglianze relative a errore, dolo o invalidità genetica del negozio richiedono allegazione e prova specifica dei relativi presupposti; in mancanza, non possono essere accolte.
- La domanda di quantificazione equitativa del danno o del compenso non esonera la parte dall’onere di allegare con precisione il fatto costitutivo della pretesa e l’oggetto del pregiudizio invocato.
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