Sentenza n. 5245/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione, sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 06.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 6 giugno 2025 una domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Poiché l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento mediante un espresso provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno comunicava che il procedimento era stato concluso con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il 13 aprile 2026. Entrambe le parti chiedevano quindi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la conclusione del procedimento, quale che fosse il suo esito sostanziale, aveva soddisfatto l'interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, consistente nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione. Il giudice ha richiamato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e di manifestare espressamente la propria volontà, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia. È stata inoltre accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore del ricorrente il compenso di 800 euro, comprensivo di spese generali e accessori, applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato e tenendo conto della limitata difficoltà della controversia.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione.
È richiamato come eccezione alla regola per cui il giudizio sul silenzio mira esclusivamente alla conclusione formale del procedimento; il testo non ne specifica il contenuto.
Consente la definizione della controversia mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse azionato.
Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di manifestazione espressa della volontà amministrativa.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale.
Prevede la riduzione ordinaria del 50% del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, applicata dal giudice nella liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse tutelato consiste normalmente nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione e non necessariamente nell'ottenimento di un provvedimento favorevole sul piano sostanziale.
- La conclusione del procedimento amministrativo durante il giudizio avverso il silenzio, quale che sia il contenuto dell'atto adottato, soddisfa l'interesse alla definizione procedimentale e impone, di regola, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., salvo l'accertamento previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a.
- L'Amministrazione è tenuta a concludere tempestivamente il procedimento con un provvedimento espresso, in attuazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
Come è indicizzato
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