Cassazione Civile, Ordinanza n. 03801/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società già ammessa a concordato preventivo in continuità, successivamente risolto. Il tribunale, su istanza di un creditore bancario, aveva dichiarato il fallimento ritenendo che il piano concordatario non fosse più in grado di realizzare la soddisfazione promessa ai creditori. La corte d'appello aveva confermato il reclamo della società, valorizzando il forte scostamento tra risultati effettivi e risultati previsti dal piano: attivo da continuità aziendale molto inferiore al previsto, incassi da crediti inferiori alle attese e dismissioni di asset non strategici ben al di sotto delle stime, dopo più ribassi d'asta. La società ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazione degli artt. 1453 c.c., 186 l. fall., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la risoluzione del concordato fosse stata disposta prima della scadenza del termine di esecuzione del piano, senza una ragionevole certezza dell'inadempimento futuro; ha inoltre contestato che fossero stati trascurati atti pubblici attestanti un credito verso il Ministero competente e l'impegno a destinarlo ai creditori, nonché che si fosse dato rilievo a valutazioni del commissario giudiziale e a ritardi imputabili al liquidatore giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato un inadempimento di non scarsa importanza e la conseguente risoluzione del concordato anche prima della scadenza finale del piano, perché la funzione del concordato risultava già compromessa da dati oggettivi: risultati economici e liquidatori assai inferiori a quelli programmati, con struttura del piano radicalmente alterata nei tempi e negli importi. La Corte ha inoltre precisato che non vi era omesso esame del credito verso il Ministero, poiché la corte territoriale lo aveva considerato ma lo aveva ritenuto non decisivo in ragione della mancanza di giudicato e delle sopravvenienze passive. È stato infine ribadito che, ai fini della risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall., non rileva la colpa del debitore ma solo il venir meno della funzione satisfattiva dell'istituto, salvo l'inadempimento di scarsa importanza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della risoluzione anticipata, ma la Corte ha affermato che nel concordato preventivo la valutazione non segue la logica del contratto a prestazioni corrispettive in senso pieno.
consente la risoluzione del concordato quando emerga l'inadempimento non di scarsa importanza o il venir meno della funzione di soddisfazione dei creditori, anche prima della scadenza finale del piano.
invocato dalla ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c., ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante, trattandosi in realtà di una diversa lettura del materiale istruttorio.
invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la scelta e il وزنamento delle prove spetta al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per denunciare violazione di legge, ma la doglianza mirava in sostanza a rimettere in discussione il merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha precisato che consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la sua valutazione in senso difforme da quello auspicato dalla parte.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La risoluzione del concordato preventivo può essere pronunciata anche prima della scadenza del termine di esecuzione del piano quando, sulla base di dati oggettivi, emerga con ragionevole certezza che la proposta non sarà adempiuta e che la funzione satisfattiva dell'istituto è ormai compromessa.
- Ai fini dell'art. 186 l. fall. rileva l'inadempimento di non scarsa importanza valutato in concreto con riguardo alla percentuale di soddisfacimento promessa, ai tempi e alle modalità del piano, non essendo necessario attendere la scadenza finale se l'insuccesso è già obiettivamente apprezzabile.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la diversa valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito: il vizio ricorre solo quando un fatto storico, decisivo e discusso sia stato completamente trascurato.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito delle prove, né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla attendibilità e concludenza degli elementi istruttori.
- La risoluzione del concordato preventivo prescinde, in linea di principio, da profili di colpa del debitore, poiché l'istituto è caratterizzato da una disciplina funzionale anche a interessi pubblicistici e la sua valutazione si concentra sul risultato satisfattivo promesso ai creditori.
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