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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12186/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute per prestazioni di trasporto fatturate nell'ambito di un rapporto tra consorzio e impresa consorziata. Il consorzio ha proposto opposizione sostenendo che la consorziata non aveva dimostrato un credito attuale verso di esso, anche perché, secondo la prassi interna, i pagamenti ai soci avvenivano solo dopo l'incasso dai committenti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha accolto il gravame e revocato il decreto, ritenendo che nel rapporto consortile i diritti e gli obblighi relativi alle operazioni con i terzi ricadano sui consorziati e che, in mancanza di prova dell'avvenuto incasso da parte del consorzio, non fosse configurabile un credito attuale della consorziata. La consorziata ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 116 c.p.c. e degli artt. 1705, 1713, 2608 e 2615 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su questioni non dedotte senza contraddittorio e avrebbe erroneamente negato l'applicazione della disciplina del mandato/commissione al rapporto consortile; 2) violazione degli artt. 112, 342, 345 e 346 c.p.c., deducendo che la decisione d'appello sarebbe andata oltre i limiti devoluti; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite; gli altri motivi, per quanto emerge dal testo, non risultano specificamente illustrati nella parte riportata. Il controricorrente ha anche chiesto l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la morte del difensore, istanza disattesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la Corte d'appello aveva semplicemente qualificato giuridicamente la questione devoluta, senza introdurre temi estranei al contraddittorio, e che comunque la decisione si reggeva sull'art. 1713 c.c., non specificamente censurato, poiché il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto per causa del mandato; decisiva era anche la mancata allegazione, prima ancora che prova, dell'effettivo incasso da parte del consorzio delle somme pretese. Ha rigettato anche il secondo motivo perché l'appello investiva proprio il tema dell'esigibilità del credito prima del pagamento del terzo, sicché la Corte d'appello si è limitata a una diversa qualificazione giuridica della stessa questione. Ha respinto il terzo motivo sulle spese, richiamando il criterio della soccombenza e il potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione. Ha inoltre escluso l'estinzione del giudizio di cassazione per mancata riassunzione dopo la morte del difensore, affermando che l'istituto dell'interruzione non si applica al processo di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla necessità del contraddittorio; la Corte ha escluso la sua violazione perché non erano state introdotte questioni nuove, ma solo una qualificazione giuridica della domanda o dell'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione si fondava sulla mancata allegazione/prova dell'avvenuto incasso.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina del mandato; la Corte ha ritenuto che il tema non fosse decisivo rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 1713 c.c.

    La Corte lo ha valorizzato come norma coerente con la decisione, perché il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

  • art. 2608 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non risulta determinante nella motivazione della Corte di cassazione riportata.

  • art. 2615 c.c.

    Richiamato per sostenere il regime di responsabilità del consorzio; la Corte ha affermato che l'eventuale contrasto con l'art. 1705 c.c. non costituiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita ultrapetizione; la censura è stata respinta perché la Corte d'appello si è mantenuta entro il tema devoluto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato sulla specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che l'appello avesse comunque devoluto il tema decisivo dell'esigibilità del credito.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per denunciare una decisione su questioni nuove; la Corte ha escluso la novità della questione trattata.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; dalla decisione emerge che la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato secondo il principio di soccombenza per la condanna alle spese della parte perdente.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato in relazione agli interessi di mora dovuti sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo e della condanna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra consorzio e consorziati, ai fini dell'esigibilità delle somme spettanti al singolo consorziato, è decisivo accertare se il consorzio abbia effettivamente ricevuto dal terzo il corrispettivo dell'operazione, quando la struttura del rapporto interno preveda la rimessa di quanto incassato.
  • La deduzione di violazione del contraddittorio non è fondata quando il giudice di appello si limiti a qualificare giuridicamente una questione già devoluta dalle parti senza introdurre un fatto o un tema nuovo.
  • L'art. 1713 c.c. esprime il principio secondo cui il mandatario deve restituire al mandante tutto ciò che ha ricevuto in ragione dell'incarico; tale regola può essere richiamata per fondare l'obbligo di riversare al consorziato le somme effettivamente incassate.
  • La censura di ultrapetizione o di decisione su questioni nuove non è accoglibile se il nucleo fattuale e giuridico della controversia era già contenuto nei motivi di appello, anche se il giudice ne offre una diversa qualificazione.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato alla violazione del principio di soccombenza, mentre la compensazione totale o parziale resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
  • Nel giudizio di cassazione non opera il meccanismo dell'interruzione per morte del difensore, poiché il processo è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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