Cassazione Civile, Ordinanza n. 31565/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, operante nel settore immobiliare, aveva presentato interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative ex art. 30 della L. 724/1994, deducendo di non poter produrre reddito per ragioni oggettive: due complessi immobiliari siti a Napoli non erano immediatamente produttivi perché necessitavano di ristrutturazione e, per uno di essi, era pendente una controversia con il Demanio. L’Agenzia respingeva l’interpello e notificava un avviso di accertamento per il 2006, imputando un maggior reddito rispetto alle perdite dichiarate. La CTP rigettava il ricorso della società; la CTR accoglieva l’appello della contribuente ritenendo provata la sussistenza delle oggettive situazioni impeditrici della redditività. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per totale omessa esposizione della vicenda processuale; 2) violazione dell’art. 30 L. 724/1994, per avere la CTR reputato idonee ragioni che l’Ufficio riteneva non sufficienti ai fini della disapplicazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR apparente, perché priva di una concreta esposizione delle ragioni oggettive ritenute provate e della spiegazione del nesso tra tali circostanze e la mancata produzione di ricavi. In particolare, la decisione di merito si limitava ad affermare in modo apodittico che la società aveva fornito la prova contraria alla presunzione di non operatività, senza indicare quali fossero i fatti specifici e senza confutare puntualmente le deduzioni dell’Ufficio. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 30 L. 724/1994
La disciplina delle società non operative opera su base presuntiva, ma il contribuente può superarla solo offrendo una prova contraria effettiva delle oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi minimi; la controversia riguarda la sufficienza della prova addotta e la corretta valutazione della disapplicazione.
art. 112 c.p.c.
È evocato come parametro della denunciata nullità per omessa pronuncia/omessa esposizione della vicenda, ma la Corte decide incentrando il vizio sulla motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
La sentenza di merito deve contenere l’esposizione delle ragioni della decisione; la carenza di tale esposizione può integrare nullità della sentenza.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell’onere probatorio nella prova contraria alla presunzione di non operatività; il motivo resta assorbito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per le censure di violazione di legge formulate con il secondo e terzo motivo.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per la censura di nullità della sentenza per motivazione/struttura carente.
art. 111 comma 6 Cost.
La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; una motivazione solo apparente, che non consenta il controllo sul ragionamento decisorio, è inidonea.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando il giudice di merito accoglie la prova contraria del contribuente rispetto a una presunzione legale o a un regime presuntivo di non operatività, deve indicare in modo specifico quali fatti abbia ritenuto provati e perché essi siano idonei a superare la presunzione.
- La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, si limita ad affermazioni generiche o apodittiche e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; in tal caso la sentenza è nulla.
- Non è sufficiente un richiamo astratto a 'situazioni oggettive' o a una prova contraria in termini generali: il giudice deve confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio e spiegare il nesso tra i fatti allegati e l’impossibilità o l’estrema difficoltà di produrre il reddito minimo richiesto.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza per vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono al merito della valutazione probatoria e dell’interpretazione della norma sostanziale.
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