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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29495/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 emessi da un Comune nei confronti della società proprietaria di un immobile concesso in locazione finanziaria. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che, in caso di risoluzione del contratto di leasing, l’obbligo IMU tornasse a gravare sul locatore/proprietario già dal momento della risoluzione e non solo dalla materiale riconsegna del bene. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha censurato tale conclusione, sostenendo che il tributo sarebbe dovuto solo dal momento della riconsegna dell’immobile, nonostante la risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il principio secondo cui, ai fini IMU, in caso di risoluzione del leasing il soggetto passivo torna a essere il locatore/proprietario dal momento della risoluzione del rapporto, anche se non ha ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario. Ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    Per l’IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo torna a essere il locatore; rileva il venir meno del vincolo contrattuale che legittimava la detenzione qualificata, non la materiale riconsegna del bene.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come base del contributo unificato raddoppiato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di IMU, la risoluzione del contratto di leasing determina il ritorno della soggettività passiva in capo al locatore/proprietario, anche se l’immobile non sia stato ancora materialmente riconsegnato dal locatario.
  • Ai fini impositivi, ciò che rileva è l’esistenza di un vincolo contrattuale idoneo a conferire una detenzione qualificata; cessato il rapporto, la detenzione residua del bene è mera detenzione senza titolo e non incide sulla soggettività passiva IMU.
  • La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all’IMU, poiché i due tributi hanno presupposti impositivi diversi.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può respingerlo e porre a carico del ricorrente le spese del giudizio, oltre agli effetti processuali connessi al contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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