Cassazione Penale, Ordinanza n. 05783/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riconosciuto alcune attenuanti e rideterminato la pena in relazione a un fatto di omicidio stradale. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta illogica perché, pur avendo la Corte territoriale riconosciuto l'attenuante speciale del concorso di colpa della persona offesa ex art. 589-bis, comma 7, c.p., non avrebbe applicato il minimo edittale ma una pena base di anni quattro e mesi sei; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento nella massima estensione dell'attenuante comune del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che il ruolo dell'imputato nel ristoro fosse secondario; 3) violazione di legge per non avere riconosciuto un'ulteriore diminuzione ex art. 589-bis, comma 7, c.p. in ragione della pretesa assenza di protezione dell'albero ad alto fusto contro cui era avvenuto l'impatto, con riferimento alla possibile responsabilità dell'ente proprietario della strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte di appello aveva correttamente valorizzato le attenuanti riconosciute e aveva esercitato legittimamente la discrezionalità nella dosimetria della pena. Quanto all'attenuante del risarcimento del danno, ha richiamato il principio per cui il ristoro da parte dell'assicuratore può valere come adempimento dell'imputato se questi ne abbia conoscenza e ne faccia proprio l'effetto, ma ha ritenuto non censurabile la scelta della Corte territoriale di non applicare la diminuzione nella massima estensione, in ragione del ruolo secondario dell'imputato nel risarcimento. Sul terzo motivo, ha giudicato manifestamente infondata la doglianza perché la presenza dell'albero non risultava con certezza causalmente collegata all'incidente e, soprattutto, perché l'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, c.p. copre tutte le situazioni in cui l'evento non sia stato esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
non è riportata una formula testuale, ma la Corte richiama l'attenuante speciale connessa al concorso di colpa della persona offesa e alla non esclusiva riferibilità dell'evento alla condotta dell'imputato
L'attenuante speciale consente una diminuzione della pena quando l'evento non sia esclusivamente ascrivibile alla condotta dell'agente; la sua applicazione e la misura della riduzione rientrano nella valutazione del giudice di merito.
integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato... ovvero di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso
L'attenuante del risarcimento richiede l'integrale riparazione prima del giudizio o un'efficace attività riparatoria; il pagamento da parte dell'assicuratore può valere come risarcimento dell'imputato se egli ne sia consapevole e intenda farlo proprio.
valutazione, anche intuitiva e globale, degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è rimessa all'ampio potere discrezionale del giudice di merito, purché dia conto, anche sinteticamente, dei criteri utilizzati.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di colpa, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; qui la colpa è stata ravvisata.
Richiamato dal ricorrente come parametro relativo alla responsabilità dell'ente proprietario della strada per la presenza dell'albero; la Corte non ne ha ravvisato rilevanza decisiva nel caso concreto.
art. 26 reg. esec. cod. strada
La Corte richiama la norma per affermare che non impone l'eliminazione delle alberature preesistenti.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Il richiamo è mediato: i principi sul contenuto essenziale dei motivi di impugnazione e sulla necessità di un confronto critico con la motivazione impugnata valgono anche per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di evidente illogicità.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede, di regola, la riparazione integrale prima del giudizio; il pagamento effettuato dal terzo assicuratore può essere valorizzato come adempimento dell'imputato se questi ne abbia conoscenza e lo faccia proprio.
- La misura della diminuzione conseguente a un'attenuante rientra nella valutazione del giudice di merito e può essere motivata anche sinteticamente, purché la scelta non sia arbitraria.
- L'attenuante speciale prevista per l'omicidio stradale opera quando l'evento non sia esclusivamente conseguenza della condotta del colpevole; la valutazione di eventuali fattori esterni richiede un effettivo nesso causale, non una mera allegazione difensiva.
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