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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21044/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore del ricorrente per violazione di legge e vizio di motivazione su plurimi profili. Il ricorrente contestava in particolare la ricostruzione del ruolo di "dominus" attribuitogli dalla Corte territoriale, denunciando che numerose intercettazioni e videoriprese erano state lette in modo parcellizzato e illogico; che alcune conversazioni (es. del 10.1.2021, progr. 185, 1967, 168) potevano indicare attività autonoma di altri soggetti o l'estraneità del ricorrente; che le deduzioni sulla natura e sul peso di pacchi/buste (cocaina o marijuana) erano fondate solo su forma/dimensione/immagini senza riscontri oggettivi (sequestri, residui) e pertanto non potevano soddisfare il criterio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"; che vi era travisamento del verbale di perquisizione relativo ai residui nei cartoni del box; che le dichiarazioni/confessioni di coimputati e le ammissioni derivanti da patteggiamento non potevano essere automaticamente valorizzate contro il ricorrente; infine lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi rispetto ai capi B), C), D) ed E) e ha annullato con rinvio le statuizioni relative a tali contestazioni per vizi logico-motivazionali e travisamento della prova (in particolare l'uso di «droga parlata», le inferenze tratte dalla forma/dimensione delle confezioni e il contegno erroneo rispetto al verbale di perquisizione). Per i restanti capi (A, G, I, 3, L, M, P) il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazioni logiche, basate su intercettazioni, videoriprese, sequestri, dichiarazioni confessorie di coimputati e riscontri oggettivi, idonee a sostenere le condanne. È stata inoltre disposta la revisione del trattamento sanzionatorio in sede di merito alla luce dell'annullamento parziale (compresa la valutazione delle attenuanti generiche), con rimessione alla Corte d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma principale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; i reati contestati (detenzione e cessione) sono inquadrati su questa base normativa.

  • art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le dichiarazioni captate nelle intercettazioni e, in particolare, la cosiddetta «droga parlata», devono essere valutate dal giudice con particolare attenzione e rigore: quando non vi è sequestro o riscontro oggettivo la prova ricavata dalle intercettazioni richiede un elevato grado di credibilità razionale.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Indica il criterio della decisione di condanna: la scelta che conduce alla condanna deve avere come parametro il convincimento del giudice "al di là di ogni ragionevole dubbio".

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferito in relazione al patteggiamento del coimputato: la scelta processuale personale del patteggiare non può essere automaticamente valorizzata come ammissione nei confronti di altri imputati.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio: il reinvestimento dei proventi illeciti (anche nel gioco d'azzardo/scommesse) per mascherarne l'origine integra il reato di autoriciclaggio se adeguatamente dimostrato.

Massime di principio

  • Quando l'accusa si fonda principalmente su intercettazioni ("droga parlata") senza sequestri o riscontri oggettivi, il giudice deve motivare in modo rigoroso e fornire elementi probatori aggiuntivi: mere affermazioni verbali o inferenze sulla base della forma/dimensione di pacchi/borse sono insufficienti a fondare una condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".
  • Videoriprese che mostrano trasferimenti di pacchi o buste richiedono collegamenti probatori concreti (sequestri, rinvenimenti successivi, riscontri chimici o dichiarazioni volontarie) per stabilire natura e quantità della sostanza; la semplice apparenza visiva non vale come prova certa.
  • Il travisamento o la lettura scorretta di atti ufficiali (es. verbali di perquisizione) può compromettere l'intera catena probatoria e portare all'annullamento delle relative condanne.
  • Le dichiarazioni/confessioni dei coimputati e le scelte processuali personali (es. patteggiamento) non possono essere automaticamente trasformate in prove definitive contro altri imputati; devono essere valutate criticamente e integrate da riscontri oggettivi.
  • In tema di autoriciclaggio, l'utilizzo sistematico di sale gioco o scommesse per giustificare disponibilità di denaro può costituire elemento probatorio valido se emerge con chiarezza l'intento di «vestire» proventi illeciti e se il collegamento fattuale è documentato.
  • Se la Cassazione annulla parzialmente le condanne per vizi istruttori o motivazionali, la Corte di merito dovrà rideterminare la pena complessiva e riesaminare le attenuanti generiche alla luce dei capi decaduti o modificati.

Testo integrale

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