Cassazione Civile, Ordinanza n. 23948/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso dopo una procedura DOCFA relativa a un immobile sito in Genova, con il quale l'Ufficio ha attribuito la categoria A/1, classe 2, e 8,5 vani, confermando di fatto una precedente impostazione già emersa in una DOCFA del 2010. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'avviso fosse carente di motivazione perché non avrebbe dato conto delle ragioni per cui era stata disattesa la propria proposta catastale, corredata anche da consulenza tecnica di parte, e avrebbe inoltre valorizzato una diversa distribuzione degli spazi interni; dall'altro lato ha dedotto la motivazione apparente della sentenza della CTR. La Cassazione rileva però che la CTR ha fondato la decisione su due rationes decidendi autonome: il giudicato formatosi su una precedente decisione del 2014, non impugnata, che aveva già confermato il classamento A/1, e le caratteristiche oggettive dell'immobile, la sua collocazione in zona di pregio e il consolidamento nel tempo della classe catastale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha censurato in modo specifico una delle rationes decisorie, quella fondata sul giudicato, e perché il secondo motivo non integra motivazione apparente, risultando la sentenza di merito adeguatamente argomentata.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso; la Corte nega il vizio perché, nel caso di DOCFA, la motivazione è sufficiente quando l'Ufficio conferma gli elementi già indicati e non disattende i fatti allegati dal contribuente.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in connessione alla pretesa carenza di motivazione dell'avviso, ma non accolto come fondamento di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione, in quanto la pretesa insufficienza avrebbe inciso sul diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge sulla motivazione dell'avviso; il motivo è ritenuto inammissibile per mancata censura specifica di una ratio decidendi autonoma.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio perché la motivazione non è mancante né meramente apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per definire il parametro costituzionale del minimo motivazionale della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come obbligo di esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione; la Corte precisa che il vizio sussiste solo se la motivazione è assente o meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come corrispondente obbligo motivazionale nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguarda solo la valutazione tecnica ed economica del bene, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Se, invece, l'Amministrazione contesta specifici elementi di fatto allegati nella DOCFA, la motivazione dell'avviso deve essere più approfondita e indicare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, oppure presenti argomentazioni meramente apparenti, irriducibilmente contraddittorie o obiettivamente incomprensibili; non è consentita una mera censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei limiti oggi ristretti del sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →