Sentenza n. 5572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza di due ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell’esecuzione civile
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva chiesto l’esecuzione, mediante giudizio di ottemperanza, di due ordinanze di assegnazione del credito emesse dal Tribunale di Roma nell’ambito di procedure esecutive promosse ai sensi dell’art. 5-quinquies l. n. 89/2001, relative a somme dovute dal Ministero della giustizia per spese di precetto e di esecuzione afferenti a crediti derivanti da ricorsi per l’eccessiva durata dei processi. Le ordinanze erano state notificate al Ministero presso il domicilio reale e non presso l’Avvocatura dello Stato. Il TAR aveva ritenuto non provato il loro passaggio in giudicato, reputando che tale notificazione non fosse idonea a far decorrere il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 617 e 327 c.p.c. e il difetto di motivazione, evidenziando che le certificazioni della Cancelleria del Tribunale dell’esecuzione attestavano, dopo la scadenza del termine di sei mesi dal deposito, che non risultava proposta opposizione.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ordinanze di assegnazione emesse ai sensi dell’art. 530 c.p.c. nell’ambito delle procedure previste dall’art. 5-quinquies l. n. 89/2001 siano provvedimenti giurisdizionali civili decisori, rivolti a una pubblica amministrazione e idonei a essere eseguiti mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Le ordinanze contenevano sia il decisum, consistente nell’obbligo di pagamento, sia la condizione dell’adempimento, rappresentata dall’esistenza e dalla capienza dei fondi. Poiché tali ordinanze sono opponibili davanti al giudice dell’esecuzione e non ricorribili per cassazione, le certificazioni della Cancelleria attestanti che non era stata proposta opposizione, rilasciate dopo la scadenza del termine di sei mesi dal deposito, sono state ritenute idonee a comprovare il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alle due ordinanze entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia è stato previsto, su istanza del creditore, il commissario ad acta da nominarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese del doppio grado sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali civili aventi carattere decisorio, anche quando siano rivolti a una pubblica amministrazione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza applicabile per ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, quando contiene l’obbligo di pagamento e la relativa condizione di adempimento, ha natura decisoria e può costituire titolo per l’ottemperanza.
L’ordinanza di assegnazione è opponibile davanti al giudice dell’esecuzione; l’assenza di opposizione nel termine previsto concorre a determinarne la definitività.
È richiamato dall’appellante in relazione alla definitività del provvedimento, ma la decisione fonda specificamente l’accertamento del passaggio in giudicato sulla certificazione della Cancelleria relativa alla mancata opposizione.
art. 5-quinquies l. n. 89/2001
Disciplina la procedura esecutiva relativa ai crediti derivanti dalla legge Pinto; nell’ambito di tale procedura l’ordinanza di assegnazione può essere fatta valere in ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Consente la designazione del commissario ad acta per l’esecuzione delle somme dovute, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente di richiamare, quale motivazione della sentenza, il contenuto di una precedente pronuncia su questione analoga.
Massime di principio
- Un’ordinanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell’esecuzione civile ai sensi dell’art. 530 c.p.c., nell’ambito della procedura prevista dall’art. 5-quinquies l. n. 89/2001, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza quando costituisce un provvedimento giurisdizionale decisorio, rivolto a una pubblica amministrazione e idoneo a definire in modo definitivo il procedimento esecutivo.
- L’ordinanza di assegnazione è decisoria quando contiene sia l’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione sia la condizione di adempimento relativa all’esistenza e alla capienza dei fondi, alla quale l’amministrazione deve conformarsi.
- Poiché l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.c. è opponibile davanti al giudice dell’esecuzione e non è ricorribile per cassazione, la certificazione della cancelleria che attesti la mancata proposizione dell’opposizione, rilasciata dopo la scadenza del termine rilevante, è idonea a comprovare il passaggio in giudicato del provvedimento ai fini dell’ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere designato, su istanza del creditore insoddisfatto, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
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