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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32257/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per i reati contestati ai capi a) e b), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per asserita reformatio in peius: secondo la difesa, la Corte territoriale, riconoscendo anche l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, avrebbe peggiorato, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la misura della riduzione applicata per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. Il secondo motivo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito, privi di una specifica e puntuale critica alla motivazione impugnata e, quanto al primo motivo, fondati su un'interpretazione incompatibile con l'art. 63, comma 5, c.p. e con la giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sul trattamento delle circostanze attenuanti a effetto speciale: applicando l'art. 63, comma 5, c.p., la diminuzione principale doveva essere determinata in relazione all'attenuante più favorevole, individuata in quella di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, comportante una riduzione da metà a due terzi. La Corte d'appello aveva applicato la riduzione nella misura della metà, valorizzando il fatto che la collaborazione aveva impedito la commercializzazione della sostanza sequestrata, ma non aveva disarticolato o limitato il traffico svolto dal gruppo criminale, e aveva escluso l'ulteriore diminuzione facoltativa. Non sussisteva reformatio in peius, anche perché la pena complessiva era stata ridotta rispetto al primo grado. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego è stata ritenuta logica e congrua, in considerazione della genericità degli elementi prospettati dalla difesa, dei precedenti penali dell'imputato e della gravità delle condotte. La Corte ha inoltre ribadito che una motivazione particolarmente dettagliata sulla quantificazione della pena è necessaria soprattutto quando essa sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; è invece sufficiente una motivazione implicita fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. quando la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della condanna per il concorso di persone nel reato.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della condanna per la continuazione.

  • art. 10 l. 497/1974

    Richiamato quale norma incriminatrice per uno dei reati contestati al capo a).

  • art. 14 l. 497/1974

    Richiamato quale norma applicata congiuntamente alle altre disposizioni indicate nel capo a).

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa alla circostanza aggravante/attenuante connessa alla finalità o agevolazione mafiosa, già riconosciuta nel giudizio di merito.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato quale norma incriminatrice del reato di cui al capo b).

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990

    Prevede una circostanza attenuante speciale con diminuzione della pena da metà a due terzi; nel caso concreto è stata ritenuta l'attenuante più favorevole in ragione della collaborazione dell'imputato.

  • art. 63, comma 5, c.p.

    In caso di concorso di circostanze attenuanti a effetto speciale, impone l'applicazione di una sola diminuzione, corrispondente alla circostanza più favorevole, consentendo poi un'ulteriore diminuzione facoltativa fino a un terzo.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri di commisurazione della pena; la scelta di una pena media o prossima al minimo può essere sorretta anche da motivazione implicita conforme a tali criteri.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concorso di più circostanze attenuanti a effetto speciale si applica anzitutto la sola diminuzione prevista per la circostanza più favorevole; il giudice può poi disporre un'ulteriore diminuzione, entro il limite massimo di un terzo, secondo la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, c.p.
  • Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando, pur rimodulando il criterio di applicazione delle circostanze attenuanti, il giudice d'appello determina una pena complessiva inferiore a quella inflitta in primo grado.
  • La collaborazione dell'imputato ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 può giustificare una riduzione non massima quando abbia impedito la commercializzazione della sostanza sequestrata, ma non abbia inciso sull'organizzazione o sulla prosecuzione del traffico di stupefacenti; l'ulteriore diminuzione facoltativa prevista dall'art. 63, comma 5, c.p. non è automatica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto idonee a evidenziarne l'illegittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il richiamo all'assenza di elementi positivi, alla gravità delle condotte e ai precedenti penali dell'imputato; il solo stato di incensuratezza, ove sussistente, non impone la concessione delle attenuanti.
  • Quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione analitica sui singoli criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione più dettagliata è richiesta soprattutto per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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