Cassazione Civile, Ordinanza n. 08670/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ex amministratore delegato di una società impugnava per nullità il lodo rituale che lo aveva condannato al risarcimento dei danni arrecati alla società. In Cassazione deduceva cinque censure: (1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori assicuratori chiamati in manleva o comunque coinvolti, assumendo la loro qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione del lodo; (2) vizio motivazionale per l'estromissione di alcuni assicuratori dei Lloyd's; (3) vizio motivazionale e difetto di giurisdizione/competenza del collegio arbitrale, sostenendo che i fatti contestati erano anteriori all'approvazione della clausola statutaria compromissoria richiamata dal giudice di merito; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla nullità del lodo, sull'art. 115 c.p.c. e sull'art. 2697 c.c.; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per avere gli arbitri ricostruito i fatti in modo non coerente con le risultanze istruttorie. La società resistente replicava alla impugnazione e gli altri soggetti intimati non svolgevano difese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli assicuratori chiamati in manleva non erano litisconsorti necessari: nel giudizio arbitrale il terzo può partecipare solo se vi consente, ai sensi dell'art. 816 quinquies c.p.c., e chi non accetta di partecipare non acquista la qualità di parte; di conseguenza, nel giudizio di impugnazione del lodo devono partecipare solo i soggetti che erano parti dell'arbitrato. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché volti a censurare la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. n. 5, oppure perché reiteravano questioni di merito e di valutazione delle prove estranee al sindacato di legittimità e all'impugnazione per nullità del lodo. Quanto all'eccezione di difetto di competenza arbitrale, ha valorizzato la motivazione di merito secondo cui la clausola compromissoria era già esistente al tempo dei fatti. Ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione nei termini di sufficienza non è più deducibile; le censure devono rispettare i limiti del controllo di legittimità e non possono trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
La chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con il consenso del terzo, delle parti e degli arbitri; il terzo che non aderisce non diventa parte del giudizio arbitrale.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di integrazione del contraddittorio, ma la Corte escludeva la necessità di integrare il giudizio nei confronti dei soggetti non parti dell'arbitrato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inscindibilità del giudizio, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché gli assicuratori evocati non erano parti necessarie del giudizio arbitrale.
La motivazione apparente ricorre solo quando non siano percepibili le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello era ritenuta chiara.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del lodo, ma la Corte ha escluso la configurabilità del vizio in presenza di una motivazione comprensibile e coerente.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione delle prove.
2967 c.c. nel testo del ricorso; la Corte si riferisce all'art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella gravata; non se si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale devono essere evocati i soli soggetti che siano stati parti del giudizio arbitrale; il terzo chiamato in arbitrato che non abbia accettato la convenzione e la partecipazione al procedimento non acquista la qualità di parte, né può essere considerato litisconsorte necessario nel successivo giudizio di impugnazione.
- La chiamata del terzo in arbitrato non segue le regole ordinarie del processo civile: opera solo se vi è un consenso espresso del terzo, delle parti e degli arbitri; in difetto, il terzo resta estraneo al giudizio.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione il vizio di insufficienza della motivazione come autonoma censura; il controllo resta confinato ai casi di motivazione inesistente, apparente o comunque nei ristretti limiti attualmente consentiti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzazione da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non la mera diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente posto a carico della parte sbagliata; se si contesta soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio, la doglianza attiene al merito e non all'erronea ripartizione dell'onere della prova.
- In sede di impugnazione del lodo arbitrale rituale, il sindacato del giudice di merito non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della controversia o delle prove, ma resta limitato ai vizi tipici di nullità dedotti nei limiti di legge.
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