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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11029/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

L'investitore aveva convenuto la società intermediaria chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di deposito titoli e negoziazione e, in relazione al singolo ordine di acquisto del 26 settembre 2005 di quote del "Fondo Obelisco", il risarcimento dei danni, deducendo la mancata consegna del documento sui rischi generali e del prospetto informativo, l'assenza di informazioni significative e l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto risolubile anche il singolo ordine di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi e aveva condannato la società al pagamento della perdita del capitale investito, detratte le cedole riscosse, oltre interessi. La società intermediaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. e dell'art. 21 t.u.f., sostenendo che la risoluzione potesse riguardare solo il contratto-quadro e non i singoli ordini; 2) violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere informativo verso l'investitore, nonostante la consegna del regolamento del fondo e del prospetto informativo e l'avviso circa rischiosità e conflitto di interessi; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 23 t.u.f., nonché motivazione apparente/contraddittoria, contestando l'affermazione del nesso causale tra violazioni informative e danno, ritenuto in via presuntiva dalla corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario può giustificare sia la risoluzione del contratto-quadro sia quella dei singoli ordini di acquisto, quando l'omissione incida sull'equilibrio contrattuale e sulla funzione di protezione dell'investitore. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché entrambi miravano, in sostanza, a criticare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito: quanto all'obbligo informativo, la corte territoriale aveva specificamente ritenuto insufficiente la mera indicazione di rischio e conflitto di interessi; quanto al nesso causale, aveva motivato in modo non apparente applicando il criterio presuntivo dalla violazione degli obblighi informativi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per contestare la risoluzione; la Corte afferma che la risoluzione può riguardare anche il singolo ordine di acquisto quando l'inadempimento informativo incide sull'equilibrio contrattuale.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per contestare la gravità dell'inadempimento; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla risoluzione; non ostacola la risoluzione del singolo ordine di investimento in presenza di inadempimento informativo.

  • art. 21 t.u.f.

    Gli obblighi informativi dell'intermediario sono considerati il presidio sostanziale della tutela dell'investitore e possono fondare la risoluzione del rapporto.

  • art. 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    L'intermediario deve fornire informazioni specifiche e dettagliate sull'operazione, sui rischi e sulle ragioni di inadeguatezza; la mera indicazione di rischio e conflitto di interessi è ritenuta insufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il nesso causale; la Corte ribadisce che la valutazione probatoria e presuntiva è riservata al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La scelta degli indizi e il giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni sono apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 23 t.u.f.

    Richiamato nel motivo sul nesso causale e sugli oneri probatori nei servizi di investimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; la motivazione resa dalla corte d'appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli investimenti finanziari, l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario può legittimare non solo la risoluzione del contratto-quadro, ma anche la risoluzione del singolo ordine di acquisto, quando l'omissione abbia inciso sulla funzione di protezione dell'investitore e sull'equilibrio del rapporto.
  • La sufficienza e completezza delle informazioni rese dall'intermediario, così come la specificazione delle ragioni di inadeguatezza dell'operazione, sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.
  • Nel contenzioso in materia di servizi di investimento, il nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno può essere accertato anche in via presuntiva; la selezione degli indizi e la verifica di gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; è invece sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, una motivazione che espliciti il ragionamento presuntivo e le ragioni della decisione, anche in forma sintetica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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