Cassazione Civile, Ordinanza n. 16509/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società, in qualità rispettivamente di consolidata e consolidante, hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile. L’accertamento riguardava, da un lato, la ritenuta indeducibilità di erogazioni liberali effettuate in favore di un’associazione con personalità giuridica, ritenuta non svolgere in concreto l’attività assistenziale e sanitaria prevista dallo statuto e comunque riconducibile alla famiglia delle contribuenti; dall’altro, la deduzione di una somma contabilizzata come trattamento di fine mandato dell’amministratore, che secondo l’Ufficio era deducibile solo nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Nel giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno poi rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, inizialmente non formalizzato ma successivamente depositato e controfirmato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a entrambi i rilievi, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della conciliazione tra le parti in relazione a tutti i rilievi oggetto di accertamento e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in conformità all’accordo intervenuto. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della disposizione, applicabile solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 100, comma 2, lett. a), T.U.I.R.
richiamato dall’Ufficio per sostenere l’indeducibilità delle erogazioni liberali in favore dell’associazione, ritenuta non svolgere l’attività statutariamente prevista.
art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
norma che ha consentito la conciliazione della controversia in sede contenziosa, poi formalizzata e depositata in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione perché prevista solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione, con norma eccezionale e non estensibile o analogica.
Massime di principio
- La sopravvenuta conciliazione della controversia, ove formalmente perfezionata e depositata in giudizio, determina l’estinzione del processo.
- La disciplina dell’attestazione/addizionale prevista per il contributo unificato nei giudizi di impugnazione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti.
- In presenza di accordo conciliativo tra le parti, le spese processuali possono essere compensate secondo quanto concordato dalle stesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16418/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16419/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16424/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16428/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →