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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16509/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due società, in qualità rispettivamente di consolidata e consolidante, hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile. L’accertamento riguardava, da un lato, la ritenuta indeducibilità di erogazioni liberali effettuate in favore di un’associazione con personalità giuridica, ritenuta non svolgere in concreto l’attività assistenziale e sanitaria prevista dallo statuto e comunque riconducibile alla famiglia delle contribuenti; dall’altro, la deduzione di una somma contabilizzata come trattamento di fine mandato dell’amministratore, che secondo l’Ufficio era deducibile solo nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Nel giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno poi rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, inizialmente non formalizzato ma successivamente depositato e controfirmato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a entrambi i rilievi, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della conciliazione tra le parti in relazione a tutti i rilievi oggetto di accertamento e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in conformità all’accordo intervenuto. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della disposizione, applicabile solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 2, lett. a), T.U.I.R.

    richiamato dall’Ufficio per sostenere l’indeducibilità delle erogazioni liberali in favore dell’associazione, ritenuta non svolgere l’attività statutariamente prevista.

  • art. 48 del d.lgs. n. 546/1992

    norma che ha consentito la conciliazione della controversia in sede contenziosa, poi formalizzata e depositata in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne esclude l’applicazione perché prevista solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione, con norma eccezionale e non estensibile o analogica.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione della controversia, ove formalmente perfezionata e depositata in giudizio, determina l’estinzione del processo.
  • La disciplina dell’attestazione/addizionale prevista per il contributo unificato nei giudizi di impugnazione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti.
  • In presenza di accordo conciliativo tra le parti, le spese processuali possono essere compensate secondo quanto concordato dalle stesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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