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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32943/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fratello)

La controversia

La controversia nasce da un accordo tra due fratelli relativo alla gestione di un'attività commerciale intestata solo formalmente alla sorella ma, secondo la prospettazione di quest'ultima, sostanzialmente riconducibile al fratello. La sorella sosteneva che il fratello si fosse obbligato a corrisponderle un terzo degli utili netti e a farsi carico dei contributi obbligatori e degli oneri fiscali dell'attività; assumeva inoltre di avere poi donato l'azienda alla nipote su richiesta del fratello. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda, con condanna del fratello al pagamento di una somma corrispondente a cartelle esattoriali relative all'azienda. In appello, il fratello aveva contestato sia la quantificazione sia la prova del pagamento delle cartelle, oltre a richiamare la scrittura privata tra i due. La Corte d'appello ha però ritenuto che la sorella non avesse provato di avere effettivamente pagato gli importi e ha escluso la prova di un danno futuro, rigettando la domanda principale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 1453 c.c., sostenendo che la domanda fosse di adempimento di obbligazioni contrattuali e non di risarcimento del danno; dall'altro, violazione dell'art. 2116 c.c. e dell'art. 13, comma 5, L. n. 1338 del 1962, sostenendo che vi fosse un danno immediato e che non fosse necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, con un richiamo improprio alla posizione del lavoratore subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto della scrittura privata su cui fondava la pretesa, né aveva chiarito con precisione i termini della domanda proposta in primo grado, impedendo così di verificare se si trattasse di domanda di adempimento, di rimborso di somme anticipate o di risarcimento del danno. La Corte ha inoltre osservato che le censure motivazionali erano inammissibili sia per commistione tra diversi vizi sia perché riferite a insufficienza e contraddittorietà della motivazione, profili non più deducibili nei termini prospettati. Quanto al merito, ha giudicato infondata l'analogia con il lavoro subordinato e ha confermato che la ricorrente, che svolgeva attività commerciale in proprio, non poteva invocare la disciplina del prestatore di lavoro subordinato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda fosse di adempimento in un rapporto a prestazioni corrispettive, ma la Corte non ha accolto la qualificazione proposta anche per difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 2116 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di tutela contributiva, ma ritenuto non pertinente al caso, poiché la posizione della ricorrente non era quella di un lavoratore subordinato

  • art. 13, comma 5, L. n. 1338 del 1962

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2116 c.c. per sostenere la tesi del danno immediato connesso alla posizione contributiva

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo ha posto a fondamento dell'inammissibilità per difetto di autosufficienza, in mancanza della riproduzione delle clausole rilevanti della scrittura privata e della precisa indicazione dei termini della domanda

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per carenze di autosufficienza e per impropria formulazione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    le censure motivazionali sono state dichiarate inammissibili perché formulate in termini di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non più deducibili nei limiti attuali della norma

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizi motivazionali è necessario rispettare puntualmente l'onere di autosufficienza, riportando nel ricorso gli atti e le clausole contrattuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Quando la domanda dipende dal contenuto di una scrittura privata o di un accordo negoziale, la mancata trascrizione delle pattuizioni essenziali impedisce alla Corte di verificare sia la qualificazione della pretesa sia la correttezza della decisione di merito.
  • Le censure che mescolano in modo indistinto violazioni di legge e vizi motivazionali sono inammissibili se non consentono di distinguere chiaramente il vizio dedotto e il relativo oggetto.
  • Non può essere estesa alla posizione dell'imprenditore o del titolare formale di un'attività commerciale la disciplina propria del lavoro subordinato in materia di contribuzione previdenziale, se il rapporto sostanziale non è qualificabile come lavoro subordinato.
  • In sede di legittimità non sono deducibili nei termini previsti censure che insistano su insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre i limiti dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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