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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00664/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario una cartella esattoriale emessa per IRPEF addizionale comunale e regionale relativa all'anno d'imposta 2006, deducendo la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, cioè dell'avviso di accertamento. Dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata chiamata in causa dell'agente della riscossione, la CTR ha invece rigettato l'appello ritenendo correttamente eseguita la notifica dell'avviso. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso senza un concreto accertamento dei tentativi di notificazione a mani proprie e senza prova del deposito presso il comune, dell'affissione dell'avviso e dell'invio della raccomandata informativa. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rispettava l'onere di specifica indicazione di atti e documenti su cui il ricorso si fondava.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non cogliesse la motivazione della CTR, la quale aveva accertato sulla base della documentazione in atti la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e collocazione processuale dei documenti richiamati. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    "Violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ."

    La censura sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata e non supportata dall'indicazione puntuale dei documenti e degli atti processuali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ."

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata respinta in rito per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    "onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ."

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti posti a fondamento del motivo, con i dati necessari a individuarne la collocazione nei gradi di merito; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    "onere ... ribadito ed aggravato"

    La norma è richiamata come aggravamento dell'onere di specifica indicazione e illustrazione del contenuto degli atti, ma la Corte precisa che essa si applica solo ai giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    "applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023"

    La nuova disciplina processuale non si applica al caso in esame, perché il giudizio è anteriore alla data indicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza aggredire l'effettiva motivazione della decisione è inammissibile.
  • L'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di indicare in modo preciso gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, di riassumerne o trascriverne il contenuto rilevante e di precisare dove e quando siano stati prodotti nei gradi di merito.
  • La deduzione di vizi relativi alla notificazione di un atto presupposto non è sufficiente se formulata in modo assertivo e generico; occorre indicare concretamente gli elementi documentali che smentiscono l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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