Cassazione Civile, Ordinanza n. 22669/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita del 19 giugno 2007 avente ad oggetto un compendio immobiliare in comunione. L'acquirente ha chiesto: a) la rifusione delle spese sostenute per la bonifica e la pulizia del fondo, assumendo che tali esborsi fossero conseguenza della situazione del bene venduto; b) lo scioglimento della comunione limitatamente al rapporto con uno dei comproprietari. I comproprietari convenuti hanno eccepito, tra l'altro, la decadenza dalla garanzia e la prescrizione delle azioni edilizie ex art. 1495 c.c.; il comproprietario convenuto ha invece proposto domanda riconvenzionale di usucapione su una porzione del terreno e ha resistito alla richiesta di addebito pro quota delle spese di pulizia. In primo grado la domanda è stata parzialmente rigettata e, per il resto, il tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione, respingendo la domanda di usucapione e quella di rimborso delle spese. La Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre le controparti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno transatto la lite: la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e i controricorrenti hanno rinunciato al ricorso incidentale, con reciproca accettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale ai ricorsi, principale e incidentale, formalizzata dalle difese munite di procura speciale e intervenuta a seguito di transazione della controversia. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha negato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalle parti resistenti quale base dell'eccezione di decadenza dalla garanzia e di prescrizione delle azioni edilizie relative alla vendita.
Richiamato per evidenziare la validità delle procure speciali conferite ai difensori che hanno depositato la dichiarazione di rinuncia.
Norma che consente la rinuncia al ricorso in cassazione; la Corte ne ha applicato la disciplina prendendo atto della rinuncia rituale ai ricorsi.
Fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia rituale ai ricorsi.
Consente di non provvedere sulle spese in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a seguito dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, in cassazione, tutte le parti munite di idonea procura speciale depositano rituale dichiarazione di rinuncia ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è reciprocamente accettata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non vi è normalmente luogo a provvedere sulle spese processuali, salvo diverso assetto derivante dalla disciplina applicabile.
- La transazione della lite intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, se accompagnata da rinuncia ai ricorsi nelle forme di legge, determina la chiusura del processo di legittimità senza esame dei motivi.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando il giudizio si estingue per rinuncia rituale ai ricorsi, mancando un esito decisorio di rigetto o inammissibilità
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