Cassazione Civile, Ordinanza n. 24428/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da importazioni di veicoli fuoristrada effettuate nel 2004 da una società, che aveva versato dazi doganali classificando i beni in una sottovoce soggetta a imposta. Dopo una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva escluso il dazio per veicoli con caratteristiche tecniche identiche, la società chiese all’Ufficio doganale la revisione dell’accertamento e il rimborso integrale di quanto versato, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda di rimborso e poi il rigetto del ricorso per cassazione dell’Ufficio, la società promosse giudizio di ottemperanza per conseguire anche le somme accessorie che riteneva comprese nel giudicato. La CTR accolse il ricorso, ritenendo che il dispositivo della sentenza di merito, con l’inciso "come richiesto", dovesse essere letto in coerenza con la domanda originaria e quindi comprendesse anche interessi e rivalutazione; applicò gli artt. 241 CDC e 93 TULD, escludendo l’art. 116 CDU per irretroattività, e ritenne che il rimborso fosse ancora parziale per mancata corresponsione della rivalutazione. L’Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado aveva disposto solo il rimborso del capitale e delle spese, senza pronuncia su interessi e rivalutazione, e che la società avrebbe dovuto proporre appello incidentale; 2) violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice dell’ottemperanza liquidato accessori non espressamente statuiti; 3) violazione dell’art. 116 CDU, dell’art. 241 CDC e dell’art. 93 TULD, per avere la CTR individuato erroneamente il dies a quo degli interessi e applicato norme ritenute non pertinenti; 4) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazione alla rivalutazione monetaria; 5) violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., perché la rivalutazione non sarebbe automatica e avrebbe richiesto prova del maggior danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la questione della debenza di interessi e rivalutazione doveva essere letta alla luce della domanda originaria e del dispositivo della sentenza di primo grado, il quale con l’espressione "come richiesto" consentiva di ricomprendere anche gli accessori; il giudice dell’ottemperanza non aveva quindi violato il giudicato né ecceduto i propri poteri ex art. 70 d.lgs. 546/1992. Ha rigettato il terzo motivo, precisando che la motivazione della CTR era formalmente non corretta ma il decisum era corretto: nei casi di rimborso di dazi riscossi in base a norme UE successivamente dichiarate invalide, il diritto agli interessi deriva direttamente dal principio unionale di ripetizione dell’indebito, con decorrenza dal pagamento indebito, e non trovano applicazione né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDU, perché regolano fattispecie diverse. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il quarto e il quinto motivo, affermando che, una volta interpretato il giudicato in senso comprensivo di interessi e rivalutazione, non era necessaria una motivazione ulteriore sulla sola constatazione della mancata integrale esecuzione del comando, e che la rivalutazione era stata legittimamente riconosciuta nell’ambito dell’ottemperanza. Nessuna statuizione ulteriore di accoglimento o rinvio è stata adottata.
Norme richiamate
il giudicato non è stato ritenuto violato perché il dispositivo della sentenza da ottemperare, letto in coerenza con la domanda, comprendeva anche gli accessori
il giudicato formale non impediva al giudice dell’ottemperanza di precisare il contenuto precettivo della decisione
nel giudizio di ottemperanza il giudice può chiarire la portata del comando definitivo, ma non attribuire diritti nuovi; nella specie non ha ecceduto tali limiti
art. 241 Regolamento (CEE) n. 2913/92
non si applica alla fattispecie di rimborso di tributi indebitamente riscossi in base a norme UE poi dichiarate invalide, perché disciplina un’ipotesi diversa
art. 116 Regolamento (UE) n. 952/2013
non si applica alla fattispecie, e comunque la regola sugli interessi è in continuità con quella previgente; il diritto agli interessi decorre dal pagamento indebito nei casi considerati dalla giurisprudenza unionale
richiamato come disciplina interna sugli interessi in rimborso doganale, ma non determinante rispetto al principio unionale applicato dalla Corte
la motivazione della sentenza non è stata ritenuta mancante o meramente apparente
la rivalutazione non è stata negata; il motivo è stato respinto perché il giudicato, interpretato correttamente, la ricomprendeva
non è stata ravvisata violazione dell’onere della prova in ordine alla rivalutazione nell’ambito del giudizio di ottemperanza
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare il giudicato tenendo conto congiuntamente di dispositivo, motivazione e domanda originaria, potendo precisare il contenuto del comando quando la statuizione sia sintetica o rinvii implicitamente alla richiesta di parte.
- L’inciso del dispositivo che richiami il pagamento "come richiesto" può consentire di ricomprendere nel giudicato anche accessori domandati nell’atto introduttivo, se compatibili con la decisione e con la natura accessoria delle voci richieste.
- In materia di rimborso di tributi o dazi indebitamente riscossi in violazione del diritto dell’Unione, il contribuente ha diritto non solo alla restituzione della somma, ma anche agli interessi compensativi dell’indisponibilità del denaro, con decorrenza dal pagamento indebito, salva diversa disciplina nazionale non idonea a svuotare l’effettività del diritto.
- Le norme doganali che disciplinano il pagamento degli interessi sui rimborsi si applicano alle ipotesi da esse previste e non escludono, nei casi di indebito unionale dichiarato da una sentenza della Corte di giustizia, l’applicazione del principio generale di ripetizione dell’indebito elaborato dalla giurisprudenza unionale.
- Nel giudizio di ottemperanza la denuncia di violazione del giudicato o di eccedenza dei poteri del giudice richiede una specifica allegazione e dimostrazione dei limiti del titolo esecutivo, non essendo sufficiente dedurre in astratto che una voce accessoria non sia stata espressamente menzionata se il titolo, letto nel suo complesso, la ricomprende.
- Una volta accertato che il giudicato comprendeva anche la rivalutazione monetaria o altre voci accessorie, la motivazione del giudice dell’ottemperanza può essere essenziale, essendo sufficiente dare conto della mancata integrale esecuzione del comando.
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