Cassazione Civile, Ordinanza n. 41227/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale nei confronti dell'intestataria catastale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto di gravame perché eseguita tramite operatore di posta privata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle notificazioni postali e processuali (d.lgs. n. 261/1999, come modificato, art. 16 d.lgs. n. 546/1992, L. n. 124/2017 e art. 149 c.p.c.), sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come inesistente la notifica dell'appello anziché, al più, come nulla. La Corte, tuttavia, ha verificato dagli atti che mancava una valida prova della data di ricezione dell'appello da parte della destinataria e, quindi, della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine per appellare la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124/2017 è nulla e non inesistente. Ha però rilevato che, nel caso concreto, dagli atti acquisiti non risultava una valida attestazione della data di consegna dell'appello al destinatario; pertanto non era dimostrato che l'impugnazione fosse stata proposta prima della scadenza del termine. Ne ha desunto che l'appello era inammissibile per tardività. Poiché la CTR aveva comunque dichiarato inammissibile l'appello, sia pure con diversa motivazione, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della posizione dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare violazione di legge e nullità processuali nell'impugnazione per cassazione.
Richiamato insieme alle modifiche successive per il regime delle notificazioni eseguite dagli operatori postali.
Citato come norma di modifica del d.lgs. n. 261/1999 nel quadro della disciplina sulle notifiche postali.
Richiamato quale disciplina delle notificazioni nel processo tributario.
commi 57 e 58 dell'art. 1
È indicata come intervento normativo rilevante per il regime delle notificazioni tramite operatori postali privati.
Richiamato quale disciplina della notificazione a mezzo posta degli atti processuali.
Indicata la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto per la soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
direttiva 2008/6/CE
È richiamata quale quadro eurounitario che consente, in linea di principio, agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo diversa giustificazione ostativa dello Stato.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata, nel periodo compreso tra la disciplina eurounitaria di liberalizzazione del settore e l'intervento chiarificatore della legge n. 124/2017, è nulla e non inesistente se manca il relativo titolo abilitativo.
- La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore postale privo di poteri certificativi.
- Quando si controverte sulla validità della notifica dell'appello, il giudice deve verificare anche se l'atto sia comunque pervenuto al destinatario entro il termine di impugnazione; in difetto di prova di tale tempestività, l'appello è inammissibile per tardività.
- Se la decisione impugnata ha comunque raggiunto il dispositivo corretto, la Cassazione conferma la sentenza anche qualora la motivazione del giudice di merito sia giuridicamente diversa o parzialmente errata.
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