Cassazione Civile, Ordinanza n. 25696/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
Un soggetto, dopo il rigetto da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma della propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in vista di un ricorso per cassazione, ha presentato domanda alla Corte d'appello di Roma. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda; contro tale declaratoria il richiedente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 115/2002. La Corte d'appello, con ordinanza del 15 luglio 2019, ha però dichiarato inammissibile anche il ricorso in opposizione, ritenendo che il provvedimento non fosse autonomamente appellabile e che non potesse instaurarsi un terzo giudizio di merito. Il ricorrente ha quindi impugnato tale ordinanza per cassazione, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 84, 127 e 170 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la sua era una prima istanza di ammissione al patrocinio, e non un giudizio di opposizione già definito ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato la vicenda come opposizione decisa ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011, mentre si trattava di una prima domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dopo il diniego del Consiglio dell'ordine. Di conseguenza, il rimedio correttamente esperibile era l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disposizione non era applicabile al caso, perché la controversia non riguardava un'opposizione già instaurata e decisa ai sensi di tale norma, ma una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; il testo non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; il testo non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
È il rimedio corretto avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda il patrocinio a spese dello Stato dopo il diniego dell'organo competente, l'impugnazione del provvedimento va proposta con opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.
- L'art. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011 non può essere applicato in modo automatico se il procedimento non è una vera opposizione già definita ma una prima istanza di ammissione al beneficio.
- La corretta qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla natura sostanziale del procedimento e non dal solo nomen iuris attribuito dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è cassabile quando si fonda su un'erronea ricostruzione del tipo di procedimento e del rimedio previsto dalla legge.
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