Cassazione Civile, Ordinanza n. 27815/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo, protrattosi dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2012, nel completamento da parte dell'azienda sanitaria della procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali necessaria a determinare la misura della parte variabile aziendale dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti medici. I giudici di merito hanno ritenuto che tale ritardo integrasse un inadempimento imputabile dell'obbligo contrattuale della datrice di lavoro e hanno condannato l'azienda al risarcimento del danno da mancato guadagno, liquidato equitativamente. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato il ritardo come inadempimento imputabile senza considerare i divieti e le indicazioni provenienti dall'Assessorato regionale alla sanità, che avrebbe coordinato e disciplinato l'attività degli uffici regionali e la sanità pubblica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, in materia di dirigenza medica pubblica, la P.A. è tenuta ad attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi nel rispetto di correttezza e buona fede, e il mancato rispetto di termini interni, la mancata conclusione delle trattative o questioni sul fondo destinato alla quota variabile non fanno venir meno tale obbligo. Ha inoltre osservato che la difesa dell'azienda non confutava specificamente il duplice rilievo della Corte d'appello, secondo cui la pretesa presa di posizione dell'Assessorato non impediva di svolgere le procedure contrattuali ed era comunque sopravvenuta rispetto all'insorgere dell'obbligo, mentre il ricorso menzionava note documentali del 2012 e 2013 incompatibili con un inadempimento iniziato nel 2007. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancanza di difese sostanziali delle controparti; è stata infine data atto dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è stata invocata per sostenere l'assenza di inadempimento imputabile; la Corte ha però ribadito che l'obbligo contrattuale della P.A. di avviare e concludere la procedura permane salvo prova di una causa non imputabile.
Richiamato dal ricorrente in modo impreciso; non è stato valorizzato come decisivo dalla Corte.
Indicato quale base della trattazione in camera di consiglio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e completare la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche quando intervengano difficoltà interne di organizzazione o di gestione del fondo destinato alla quota variabile della retribuzione di posizione.
- La fase di consultazione sindacale nell'ambito della graduazione delle funzioni ha natura endoprocedimentale e non paralizza, di per sé, il dovere dell'ente di portare a termine la procedura.
- Il dirigente medico che agisca per il ritardo nella graduazione degli incarichi non deve chiedere l'adempimento della procedura ormai inerte, ma può domandare il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
- Sul piano probatorio, al dirigente incombe l'allegazione della fonte legale o contrattuale del diritto e dell'inadempimento della controparte; spetta invece al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
- Un asserito condizionamento o divieto proveniente dall'amministrazione sovraordinata non esclude la responsabilità se non impedisce concretamente lo svolgimento delle procedure contrattuali e, comunque, se è sopravvenuto rispetto al momento in cui l'obbligo era già sorto.
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