Cassazione Penale, Sentenza n. 34799/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 07/03/2023 con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto l'istanza di riabilitazione della sorveglianza speciale. Denuncia violazione dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 e degli artt. 107, 178 e 179 c.p., nonché degli artt. 103 cod. proc. pen. e di norme del codice penale/di procedura penale relativi alla motivazione, lamentando carenza di motivazione in ordine alla permanenza della pericolosità sociale. Fa presente di aver ottenuto riabilitazione con decreto del Tribunale di Roma del 9/12/2011 e che il Tribunale di Sorveglianza nei provvedimenti del settembre e dicembre 2021 aveva ritenuto esistenti prove di buona condotta; sostiene inoltre di non aver commesso reati dopo il 14/12/2011, di vivere in grave disagio abitativo e di trovarsi in pessime condizioni di salute, e di essere stato negativamente valutato con riferimento a reati prescritti o per i quali vi sono state assoluzioni/archiviazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il motivo denunciato sia un vizio di motivazione non riconducibile a violazione di legge, e dunque non sindacabile in sede di legittimità nelle misure di prevenzione, salvo ipotesi di motivazione assente o meramente apparente. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il giudizio prognostico negativo, rilevando elementi predittivi di pericolosità attuale: numerosi precedenti, pendenza di più procedimenti per condotte di allarme sociale, mancata prova di condotta positiva e ulteriori violazioni delle regole di convivenza sociale dopo l'adozione della misura. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla riabilitazione nelle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la censura relativa all'applicazione di tale norma riguardasse in realtà profili di motivazione non sindacabili in cassazione se non come violazione di legge specifica.
codice penale, artt. 107, 178 e 179
Articoli richiamati dal ricorrente (come contestazione di inquadramento della sua posizione personale); la Corte ha considerato tali censure meramente critiche rispetto alla valutazione probatoria e motivazionale della Corte territoriale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di delinquente abituale; la Corte ha osservato che la questione è stata valutata dalla Corte d'appello nel quadro della motivazione prognostica e non configura una precisa violazione di norma impugnabile in cassazione.
cod. proc. pen., art. 606 lett. e)
Richiama il limite del sindacato della cassazione nelle misure di prevenzione: sono ammissibili i ricorsi solo per violazione di legge, non per vizi di merito o di mera motivazione.
La Corte ricorda che l'assenza o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge ai sensi di questo articolo; nel caso concreto ha ritenuto che la motivazione non fosse né assente né meramente apparente.
Norma richiamata per la conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e facoltà per la Corte di irrogare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende, applicate nel caso per euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione è ammesso principalmente per violazioni di legge, non per mera divergenza sulla valutazione della prova o della motivazione; i vizi motivazionali sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
- Un decreto di riabilitazione o provvedimenti favorevoli del Tribunale di Sorveglianza non esauriscono automaticamente la valutazione sulla pericolosità sociale: il giudice delle misure può considerare altre emergenze e processi pendenti e ritenere sussistente la pericolosità se sussistono elementi predittivi contrari.
- Per ottenere la riabilitazione o la revoca di una misura di prevenzione è importante documentare in modo chiaro e persistente una 'condotta positiva' e l'assenza di elementi predittivi di recidiva (assenza di nuovi reati, stabilità di vita, integrazione sociale), poiché valutazioni sporadiche o provvedimenti precedenti favorevoli possono essere ritenuti insufficienti.
- Le censure che si limitano a contestare l'opportunità o la correttezza della valutazione probatoria della Corte territoriale sono spesso inammissibili in Cassazione in materia di misure di prevenzione; occorre invece qualificare la doglianza come concreta violazione di legge o dimostrare che un elemento non considerato fosse potenzialmente decisivo.
- La sussistenza di procedimenti penali pendenti e di precedenti numerosi costituisce elemento rilevante e può giustificare la conferma della misura di prevenzione nonostante provvedimenti di riabilitazione formali.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanne per spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende.
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