Cassazione Civile, Ordinanza n. 19979/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del saldo di una fattura relativa all'acquisto e all'installazione di otto porte interne. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione deducendo che l'opera fosse inesattamente eseguita: le porte sarebbero state viziate per difetto di posa e installazione e, inoltre, consegnate incomplete per mancanza delle cornici fermavetro. Contestava anche la quantificazione del prezzo, sostenendo che il corrispettivo pattuito fosse inferiore a quello posto a base della richiesta monitoria. In appello il giudice riconosceva solo in parte l'opposizione, ritenendo non provata la tempestiva denuncia dei vizi, escludendo l'applicabilità del codice del consumo e affermando la decadenza dalla garanzia. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 1460 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di inadempimento consentisse di opporre i vizi senza essere soggetti ai termini decadenziali della garanzia; 2) violazione dell'art. 1453 c.c., insistendo sulla configurabilità di un aliud pro alio o di una prestazione incompleta, con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 128, 130 e 132 del codice del consumo, affermando che si trattasse di beni di consumo da assemblare e che, pertanto, dovessero trovare applicazione le norme speciali consumeristiche, comprese quelle che escludono la decadenza in caso di riconoscimento del vizio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato la possibilità di opporre i vizi dell'opera per il solo fatto della mancata tempestiva denuncia, senza considerare l'eccezione di inadempimento e la disciplina speciale del codice del consumo. In particolare, ha affermato che, in presenza di contratto di appalto o di prestazione d'opera ultimata, il committente convenuto per il pagamento può opporre i vizi e le difformità ex art. 1460 c.c.; inoltre, quando ricorrono i presupposti dell'art. 128 cod. cons., le norme consumeristiche prevalgono e i rimedi civilistici operano solo in via residuale. La decisione di merito è stata dunque annullata per nuova valutazione della controversia da parte del giudice di rinvio.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento può essere opposta dal committente convenuto per il pagamento quando l'opera presenti difformità o vizi, indipendentemente dalla proposizione della domanda di garanzia e anche se questa sia prescritta o decaduta.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata nella valutazione delle risultanze probatorie.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata nella valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dell'inadempimento grave o dell'aliud pro alio, con esclusione dei termini decadenziali della garanzia.
Richiamato per lamentare ultrapetizione nella decisione di appello.
art. 128 d.lgs. n. 206 del 2005
Le norme del codice del consumo si applicano non solo alla vendita ma anche a permuta, somministrazione, appalto, opera e ad altri contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre, quando il bene sia un bene di consumo e il contraente sia un venditore ai sensi della disciplina speciale.
art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato come base dei rimedi per difetto di conformità del bene di consumo.
art. 132 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato per affermare che, in caso di riconoscimento del vizio, non opera la decadenza dalla denuncia.
Richiamato dalla disciplina dell'appalto come norma sui diritti del committente in caso di vizi e difformità dell'opera.
Utilizzato come riferimento al principio secondo cui l'eccezione di inadempimento può essere opposta anche quando la domanda di garanzia sia prescritta o decaduta.
Applicabile alla prestazione d'opera; richiama la disciplina dei rimedi per vizi e difformità dell'opera e, secondo la Corte, non esclude l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento.
Richiamato nel testo della sentenza come norma evocata dal giudice di merito in coordinamento con la disciplina dei rimedi per vizi dell'opera.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto o di prestazione d'opera ultimata, il committente convenuto per il pagamento può opporre in via di eccezione i vizi e le difformità dell'opera secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, senza che sia necessario proporre una domanda riconvenzionale di garanzia.
- L'eccezione di inadempimento non è paralizzata dalla prescrizione o dalla decadenza dell'azione di garanzia, quando venga soltanto opposta per resistere alla pretesa di pagamento.
- Ai fini della tutela del consumatore, l'art. 128 cod. cons. estende l'ambito applicativo della disciplina speciale anche ai contratti di appalto e d'opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre; in presenza dei relativi presupposti, la disciplina del codice del consumo prevale e quella codicistica opera solo in via residuale.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicazione della disciplina consumeristica sulla base di una qualificazione giuridica non conforme all'art. 128 cod. cons., la decisione è viziata e va cassata.
- La denuncia dei vizi e i rimedi per difetto di conformità vanno valutati alla luce della corretta qualificazione del rapporto contrattuale e della disciplina speciale eventualmente applicabile, non potendosi applicare automaticamente il termine decadenziale civilistico a rapporti che rientrano nel codice del consumo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →