Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per diffamazione a mezzo stampa (art. 110 e art. 595, comma terzo, c.p.) ritenendo che le sentenze di merito abbiano motivato in modo contraddittorio e su circostanze inesatte. Sostenevano che: a) la denuncia datata 2009 di Maria Luisa Spera non fosse stata diretta ad Albanese; b) l'articolo del 4/11/2016 avrebbe dovuto riportare l'eventuale archiviazione o l'esito giudiziario della vicenda; c) gli elementi fattuali (es. la partecipazione di Albanese alle aste) fossero veri e pertanto rientrassero nel diritto di cronaca e nella scriminante della verità, pertinenza e continenza; d) la motivazione di merito avrebbe travisato le prove e omesso un corretto vaglio della scriminante del diritto di critica.
La decisione
La Cassazione ha respinto le censure nel merito, ritenendo che le contestazioni dedotte non incidessero sulle valutazioni essenziali e che i giudici di merito avessero logicamente ritenuto diffamatoria la rappresentazione di Albanese come contiguo a un presunto sistema illecito (anche per l'uso di passi posti tra virgolette come fossero un'intervista mai rilasciata e per la mancata indicazione degli esiti giudiziari che avrebbero svuotato la notizia). Tuttavia, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Agli effetti civili i ricorsi sono stati rigettati: la responsabilità civile e il risarcimento a favore di Antonio Albanese sono confermati e i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.600,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Rilevanza della partecipazione in concorso per il fatto di diffamazione: i firmatari dell'articolo sono ritenuti concorrenti nel reato
Configurazione del delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa, che integra responsabilità penale e civile quando la notizia offende la reputazione in misura apprezzabile
art. 596, comma terzo, n. 2, c.p. (exceptio veritatis)
Richiami sulla non operatività dell'eccezione di verità quando l'autorità giudiziaria abbia ritenuto le accuse prive di consistenza storica e giuridica; la Corte di merito ha escluso l'esimente perché la vicenda era risultata infondata o priva di attualità senza che ciò fosse riportato nell'articolo
art. 51 c.p. (diritto di cronaca come causa di giustificazione)
Richiesta presenza congiunta dei requisiti di verità, pertinenza e continenza per far valere la scriminante: la sentenza richiama che l'oggettiva verità degli elementi essenziali della notizia è condizione necessaria
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme processuali utilizzate per censurare motivazione, travisamento della prova e illogicità della motivazione in cassazione; la Corte ritiene le deduzioni dei ricorrenti insufficienti
Limiti alla esposizione del motivo in cassazione: il motivo è stato enunciato nei limiti prescritti dall'articolo
art. 12 e 16 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018
Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, qui determinate in Euro 3.600,00
Massime di principio
- Il diritto di cronaca scrimina la condotta del giornalista solo se ricorrono congiuntamente verità oggettiva degli elementi essenziali, pertinenza e continenza; elementi accessori o inesattezze irrilevanti non bastano, ma l'omissione di esiti processuali che svuotano la notizia può escludere la scriminante
- Riprodurre pezzi di una denuncia o di documenti datati come se fossero dichiarazioni di un'intervista non verificata può essere considerato artifizio giornalistico e aggravare la responsabilità, specie se non si indicano gli esiti giudiziari
- La semplice emersione di elementi veri (es. la partecipazione ad aste) non giustifica l'attribuzione di contiguità a un sistema illecito: occorre un collegamento probatorio rilevante per non ledere la reputazione
- In sede di legittimità la Corte esercita un controllo limitato sulla valutazione della prova compiuta dai giudici di merito; ricostruzioni alternative che non dimostrino travisamenti essenziali o vizi logici saranno normalmente rigettate
- La prescrizione può estinguere la responsabilità penale anche se la condanna era stata confermata in appello; ciò non incide automaticamente sugli effetti civili, che possono essere confermati e dare luogo a obblighi di risarcimento e rifusione spese
- Nei casi di cronaca che riprendono procedimenti penali passati nel tempo, è obbligatorio verificare e riferire gli esiti processuali rilevanti: non farlo può trasformare l'informazione in atto diffamatorio
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