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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per diffamazione a mezzo stampa (art. 110 e art. 595, comma terzo, c.p.) ritenendo che le sentenze di merito abbiano motivato in modo contraddittorio e su circostanze inesatte. Sostenevano che: a) la denuncia datata 2009 di Maria Luisa Spera non fosse stata diretta ad Albanese; b) l'articolo del 4/11/2016 avrebbe dovuto riportare l'eventuale archiviazione o l'esito giudiziario della vicenda; c) gli elementi fattuali (es. la partecipazione di Albanese alle aste) fossero veri e pertanto rientrassero nel diritto di cronaca e nella scriminante della verità, pertinenza e continenza; d) la motivazione di merito avrebbe travisato le prove e omesso un corretto vaglio della scriminante del diritto di critica.

La decisione

La Cassazione ha respinto le censure nel merito, ritenendo che le contestazioni dedotte non incidessero sulle valutazioni essenziali e che i giudici di merito avessero logicamente ritenuto diffamatoria la rappresentazione di Albanese come contiguo a un presunto sistema illecito (anche per l'uso di passi posti tra virgolette come fossero un'intervista mai rilasciata e per la mancata indicazione degli esiti giudiziari che avrebbero svuotato la notizia). Tuttavia, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Agli effetti civili i ricorsi sono stati rigettati: la responsabilità civile e il risarcimento a favore di Antonio Albanese sono confermati e i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.600,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevanza della partecipazione in concorso per il fatto di diffamazione: i firmatari dell'articolo sono ritenuti concorrenti nel reato

  • art. 595, comma terzo, c.p.

    Configurazione del delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa, che integra responsabilità penale e civile quando la notizia offende la reputazione in misura apprezzabile

  • art. 596, comma terzo, n. 2, c.p. (exceptio veritatis)

    Richiami sulla non operatività dell'eccezione di verità quando l'autorità giudiziaria abbia ritenuto le accuse prive di consistenza storica e giuridica; la Corte di merito ha escluso l'esimente perché la vicenda era risultata infondata o priva di attualità senza che ciò fosse riportato nell'articolo

  • art. 51 c.p. (diritto di cronaca come causa di giustificazione)

    Richiesta presenza congiunta dei requisiti di verità, pertinenza e continenza per far valere la scriminante: la sentenza richiama che l'oggettiva verità degli elementi essenziali della notizia è condizione necessaria

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme processuali utilizzate per censurare motivazione, travisamento della prova e illogicità della motivazione in cassazione; la Corte ritiene le deduzioni dei ricorrenti insufficienti

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla esposizione del motivo in cassazione: il motivo è stato enunciato nei limiti prescritti dall'articolo

  • art. 12 e 16 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, qui determinate in Euro 3.600,00

Massime di principio

  • Il diritto di cronaca scrimina la condotta del giornalista solo se ricorrono congiuntamente verità oggettiva degli elementi essenziali, pertinenza e continenza; elementi accessori o inesattezze irrilevanti non bastano, ma l'omissione di esiti processuali che svuotano la notizia può escludere la scriminante
  • Riprodurre pezzi di una denuncia o di documenti datati come se fossero dichiarazioni di un'intervista non verificata può essere considerato artifizio giornalistico e aggravare la responsabilità, specie se non si indicano gli esiti giudiziari
  • La semplice emersione di elementi veri (es. la partecipazione ad aste) non giustifica l'attribuzione di contiguità a un sistema illecito: occorre un collegamento probatorio rilevante per non ledere la reputazione
  • In sede di legittimità la Corte esercita un controllo limitato sulla valutazione della prova compiuta dai giudici di merito; ricostruzioni alternative che non dimostrino travisamenti essenziali o vizi logici saranno normalmente rigettate
  • La prescrizione può estinguere la responsabilità penale anche se la condanna era stata confermata in appello; ciò non incide automaticamente sugli effetti civili, che possono essere confermati e dare luogo a obblighi di risarcimento e rifusione spese
  • Nei casi di cronaca che riprendono procedimenti penali passati nel tempo, è obbligatorio verificare e riferire gli esiti processuali rilevanti: non farlo può trasformare l'informazione in atto diffamatorio

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