Cassazione Civile, Ordinanza n. 33918/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due proprietari confinanti per i danni asseritamente subiti in conseguenza della costruzione di un cavalcaferrovia vicino al loro immobile. In primo grado era stata esclusa la carenza di legittimazione passiva della società ferroviaria, con estromissione dal giudizio del Comune e della Provincia chiamati in manleva. In appello, dopo una transazione intervenuta tra la società ferroviaria e i danneggiati e una rinuncia agli atti non perfezionata per difetto di procura speciale, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla legittimazione passiva e ha comunque rigettato l’appello della società, ritenendo che non vi fosse stata novazione del rapporto regolato dalla convenzione del 1999 e dalle successive appendici, e che il danno fosse riconducibile alla sola realizzazione dell’opera principale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 132 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d’appello non avesse spiegato perché dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla questione della legittimazione passiva; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 1230 e 1235 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte male interpretato la convenzione e erroneamente escluso la natura novativa delle appendici, con conseguente rigetto della domanda di manleva verso Comune e Provincia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur laconica sul punto della cessazione della materia del contendere, fosse integrabile dal complessivo impianto argomentativo: la sentenza d’appello aveva infatti sostanzialmente riconosciuto la responsabilità della società per il danno arrecato ai proprietari e, per ciò stesso, anche la sua legittimazione passiva. Ha inoltre escluso che potesse invocarsi un giudicato utile alle amministrazioni resistenti, perché la cessazione della materia del contendere non coincideva con un’estinzione del giudizio in senso tecnico e comunque il preteso giudicato non era opponibile a soggetti estranei alla sua formazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull’interpretazione della convenzione e sulla natura novativa delle appendici, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità, qui non rispettati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La dedotta motivazione apparente non è stata ravvisata, perché la decisione d’appello risultava comprensibile se letta nel suo complesso.
L’estinzione del giudizio rende inefficaci gli atti del processo, ma non travolge automaticamente le sentenze; nel caso concreto, però, non vi era stata un’estinzione in senso tecnico, bensì una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La rinuncia agli atti non si era perfezionata per difetto di procura speciale dei difensori.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consente il controllo logico-giuridico del decisum, sotto la soglia del minimo costituzionale.
La Corte ha ritenuto possibile integrare ex post la motivazione della sentenza impugnata alla luce del suo complessivo impianto argomentativo.
La censura sulla novazione è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva una diversa lettura del merito contrattuale.
Richiamato insieme all’art. 1230 c.c. come norma sulla novazione, ma la doglianza è stata giudicata non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non equivale automaticamente a un’estinzione del giudizio in senso tecnico, né comporta di per sé la formazione di un giudicato opponibile a soggetti estranei al relativo rapporto processuale.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se il significato della statuizione è ricavabile dal complessivo contesto della sentenza, la censura non è fondata.
- Quando il giudice di merito attribuisce il danno a una determinata condotta e ne afferma la responsabilità risarcitoria del soggetto agente, risulta logicamente affermata anche la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dai danneggiati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici o di novazione in una richiesta di rivalutazione del contenuto del contratto e degli elementi di fatto, che resta riservata al giudice di merito.
- Il controllo di cassazione sull’interpretazione del contratto richiede l’indicazione specifica dei canoni asseritamente violati e del punto esatto della violazione, non essendo sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle pattuizioni.
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