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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17280/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce in ambito condominiale, in relazione a un edificio sito in Milano. In primo grado alcuni condomini hanno ottenuto l'accertamento che il vano sottotetto al sesto piano fosse di proprietà comune e la condanna di due altri condomini a rimuovere una porta collocata nel passaggio tra il corridoio del sottotetto e la porzione sovrastante il loro appartamento. È stato inoltre accertato che tali convenuti non avevano titolo per sostituire le falde del tetto con terrazzi ad uso esclusivo. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione dei soccombenti. In Cassazione questi ultimi hanno proposto ricorso per violazione dell'art. 1137 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come annullabili, perché assunte su argomenti non all'ordine del giorno e senza preventiva informazione dei condomini, le delibere assembleari del 3 luglio e 7 novembre 2012, e che fosse comunque mancata una tempestiva impugnazione di tali delibere, considerate ostative alla realizzazione del terrazzo a livello per difetto di consenso espresso dei condomini. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo; i controricorrenti non hanno aderito alla richiesta, anche per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché, essendo stata notificata a tutti i controricorrenti l'istanza di estinzione e non essendo intervenuta adesione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti, dichiarando inoltre che l'esito del giudizio precludeva l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. La sentenza impugnata è così passata in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione e l'efficacia delle delibere assembleari condominiali; la Corte non si pronuncia sul merito della censura per estinzione del giudizio.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    la Corte applica tali norme per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito dell'istanza dei ricorrenti non seguita da adesione dei controricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato come violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto al deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che, essendo il giudizio estinto, non si applica il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'istanza di estinzione/rinuncia del ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per gli effetti dell'estinzione e la regolazione delle spese in caso di rinuncia non accettata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente chiede l'estinzione del giudizio di cassazione e la richiesta è notificata alle controparti ma non viene da queste aderita, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per iniziativa del ricorrente, le spese del giudizio vanno poste a suo carico nei confronti delle controparti costituite che non hanno aderito alla rinuncia o all'istanza estintiva.
  • La declaratoria di estinzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e rende non applicabile il contributo unificato aggiuntivo previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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