Cassazione Civile, Ordinanza n. 34771/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già direttore provinciale con qualifica di quadro presso una associazione provinciale, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e altre competenze maturate sino alla cessazione del rapporto al 31/08/2009. L’associazione destinataria dell’ingiunzione proponeva opposizione deducendo, in sintesi, l’inesistenza o invalidità della notifica del decreto, il difetto di legittimazione passiva perché il rapporto sarebbe intercorso con altro soggetto, e la prescrizione del credito. Il tribunale dichiarava l’opposizione tardiva. In appello, invece, la tardività veniva esclusa, ma la Corte territoriale respingeva comunque l’opposizione ritenendo fondata la domanda monitoria: la resistente doveva considerarsi successore dell’originaria datrice di lavoro per effetto dell’accorpamento/fusione tra enti associativi, con conseguente subentro nei debiti già maturati. Nel ricorso per cassazione l’associazione lamentava, con un primo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla propria costituzione solo nel 2012 e dalla pretesa impossibilità di rispondere di crediti sorti nel 2009; sosteneva inoltre che il credito non risultava dai libri contabili, così da escludere ogni responsabilità ex art. 2560 c.c. Con il secondo motivo deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 e/o 2560 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’assenza di prova sia della persistenza del rapporto di lavoro sia della risultanza contabile del credito. In memoria il lavoratore precisava che la responsabilità del nuovo ente discendeva dall’art. 2504 bis c.c., per effetto della successione universale conseguente alla fusione/incorporazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il tentativo della ricorrente di ricondurre la fattispecie agli artt. 2112 e 2560 c.c., osservando che la Corte d’appello non aveva fatto applicazione dell’art. 2112 c.c. e che, in presenza di fusione/incorporazione di enti, opera la successione a titolo universale disciplinata dall’art. 2504 bis c.c. L’ente incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente incorporato, indipendentemente dalla risultanza del credito nelle scritture contabili, sicché il credito del lavoratore, già maturato e cristallizzato prima dell’operazione straordinaria, resta azionabile nei confronti dell’ente successore. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la ricorrente alle spese di lite e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non ne ha ravvisato la decisività perché la questione era risolta in diritto dalla successione universale dell’ente incorporante.
Invocato per lamentare violazione di norme sostanziali; la doglianza è stata ritenuta infondata perché la norma applicabile non era l’art. 2560 c.c. bensì l’art. 2504 bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su tale norma.
Esclusa la sua applicabilità, poiché disciplina la cessione d’azienda e presuppone il permanere dell’azione nei confronti del cedente se il debito non risulta dalle scritture contabili; la fattispecie era invece di fusione/incorporazione con successione universale.
Richiamato per contestare l’onere probatorio sul credito; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché il subentro discendeva dalla vicenda successoria e non dalla prova contabile del debito.
"La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".
Norma ritenuta regolatrice della vicenda: nella fusione per incorporazione l’ente incorporante succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente incorporato, senza necessità che il credito risulti dalle scritture contabili.
Richiamato solo in via sistematica come disposizione successiva, ma ritenuto inapplicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella fusione o incorporazione di enti, il soggetto incorporante succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto incorporato, con conseguente trasferimento anche dei debiti già maturati prima dell’operazione.
- In presenza di successione universale derivante da fusione/incorporazione, la disciplina della cessione d’azienda ex art. 2560 c.c. non è applicabile, poiché non si tratta di trasferimento dell’azienda ma di continuità soggettiva del rapporto giuridico.
- Il credito di lavoro già cristallizzato prima della fusione rimane azionabile nei confronti dell’ente successore, senza che sia necessario dimostrarne l’iscrizione nelle scritture contabili del soggetto incorporato.
- Le doglianze sulla mancata prova del credito o sulla sua mancata risultanza contabile non scalfiscono la responsabilità dell’ente incorporante quando questa discenda da una vicenda estintivo-successoria e non da una cessione di azienda.
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