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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28612/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice per le indagini preliminari)

La controversia

La vicenda riguarda una minore indagata per atti persecutori, nei cui confronti il G.I.P. minorile aveva revocato una misura cautelare del collocamento in comunità e, contestualmente, applicato in via provvisoria la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguirsi con collocamento in comunità. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino aveva ritenuto applicabile la procedura di trasmissione degli atti al Tribunale per la conferma della misura di sicurezza; il Magistrato di sorveglianza di Milano, invece, ha escluso la propria competenza, ritenendo che, mancando un titolo definitivo e irrevocabile, la gestione della misura provvisoria spettasse al giudice che procede secondo le regole generali del codice di rito. Egli ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di competenza. Ha ritenuto che la procedura prevista dagli artt. 37 e 38 del codice del processo penale minorile non si applichi all'ipotesi di misura di sicurezza provvisoria disposta dal G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, perché tali norme presuppongono una sentenza di non luogo a procedere ex artt. 97 e 98 c.p. Tuttavia, ha escluso la sussistenza di un vero conflitto negativo, poiché il giudice ad quem non aveva declinato la competenza verso il giudice indicato dal rimettente, ma verso un terzo giudice, ossia il G.I.P. minorile che aveva emesso la misura. Per questo ha disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 2, c.p.p.

    richiamato come base per la revoca della misura cautelare precedentemente applicata alla minore

  • artt. 312 e 313 c.p.p.

    richiamati per l'applicazione della misura di sicurezza provvisoria e per la disciplina dei nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale

  • art. 37 cod. proc. min.

    ritenuto applicabile solo quando la misura di sicurezza provvisoria sia disposta con sentenza di non luogo a procedere ex artt. 97 e 98 c.p., non nel corso delle indagini preliminari

  • art. 38 cod. proc. min.

    esclusa la sua applicabilità alla misura provvisoria adottata dal G.I.P. in fase di indagini; non opera il successivo vaglio del Tribunale per i minorenni in tale ipotesi

  • art. 40, comma 1, cod. proc. min.

    indicato per la competenza del Magistrato di sorveglianza minorile sull'esecuzione della misura

  • art. 40, comma 2, cod. proc. min.

    richiamato per i poteri del Magistrato di sorveglianza sulle modalità esecutive e sulla vigilanza costante

  • art. 41 cod. proc. min.

    richiamato per l'impugnabilità dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza minorile

  • art. 1 cod. proc. min.

    fondamento del rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto dal rito minorile

  • art. 9 cod. proc. min.

    richiamato per gli accertamenti sulle condizioni personali, familiari e ambientali del minore

  • art. 203 c.p.

    richiamato quale parametro della pericolosità sociale del minore

  • art. 678 c.p.p.

    indicato come base del procedimento di accertamento della pericolosità sociale davanti al Tribunale per i minorenni

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato per il riesame dell'ordinanza applicativa della misura di sicurezza provvisoria

  • art. 32 c.p.p.

    richiamato per delimitare l'intervento della Corte nei conflitti di competenza

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi del minore in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 97 c.p.

    richiamato come ipotesi di non imputabilità del minore

  • art. 98 c.p.

    richiamato come ipotesi di semi-imputabilità del minore

  • art. 612-bis c.p.

    indicato come reato oggetto dell'indagine, atti persecutori

  • art. 380, comma 2, lett. e), e-bis) e g), c.p.p.

    richiamato per delimitare i delitti che consentono il riformatorio giudiziario

  • art. 336, primo comma, c.p.

    richiamato tra i delitti che consentono il riformatorio giudiziario

  • art. 337 c.p.

    richiamato tra i delitti che consentono il riformatorio giudiziario

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato tra i delitti che consentono il riformatorio giudiziario

Massime di principio

  • La procedura speciale del processo penale minorile per la conferma della misura di sicurezza provvisoria presuppone che la misura sia stata applicata con sentenza di non luogo a procedere; se la misura è invece adottata dal G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, non opera il meccanismo degli artt. 37 e 38 del rito minorile.
  • In mancanza di una disciplina espressa del rito minorile per la misura di sicurezza provvisoria adottata in fase di indagini, si applicano le regole generali del codice di procedura penale, in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cod. proc. min.
  • La tutela del minore destinatario di una misura di sicurezza provvisoria emessa in fase di indagini non passa attraverso il successivo vaglio del Tribunale per i minorenni, ma attraverso il riesame dell'ordinanza e la periodica verifica della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Il conflitto negativo di competenza è ammissibile solo quando due giudici rifiutino reciprocamente la cognizione del medesimo procedimento; non ricorre quando il giudice ad quem attribuisca la competenza a un terzo giudice diverso da quello indicato dal rimettente.
  • L'assenza di una previsione specifica nel rito minorile non può creare una zona franca di tutela, poiché la possibilità di applicare una misura di sicurezza provvisoria non può dipendere dalla fase processuale in cui si trova il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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