Cassazione Penale, Ordinanza n. 23440/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico e privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È disposto inoltre l'oscuramento dei dati personali in ragione della condizione soggettiva del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'istanza subordinata di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e aveva rigettato l'istanza principale di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. La fattispecie concreta riguarda un soggetto che deduceva una condizione di ludopatia e allegava, secondo il ricorso, documentazione sulla dipendenza da gioco d'azzardo e la disponibilità del SERD di Messina a prenderlo in carico. Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'affidamento terapeutico ai soggetti affetti da ludopatia, ritenendo che l'istituto ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 si riferisca solo a tossicodipendenti e alcooldipendenti e non sia applicabile in via analogica. Quanto all'affidamento ordinario, il rigetto era stato motivato sulla gravità delle condotte espiate, ritenute indicative di un'indole aggressiva, e sulla necessità di ulteriore osservazione nonostante la condotta intramuraria positiva e l'avvio recente dei permessi premio. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge, vizio di motivazione, omessa valutazione del percorso rieducativo e violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici perché non correlati alle rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, limitati a contestazioni astratte e alla riproposizione di principi giurisprudenziali senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento.
Norme richiamate
L'affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) è applicabile ai soli condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti e non è estensibile in via analogica ai soggetti affetti da ludopatia.
L'affidamento in prova ai servizi sociali richiede una valutazione concreta della personalità del condannato, della gravità dei fatti espiati e dell'idoneità del percorso rieducativo in atto.
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato quale termine di raffronto giurisprudenziale per escludere l'assimilazione della ludopatia alla tossicodipendenza e l'applicazione analogica della disciplina speciale.
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di deduzioni generiche o di principi giurisprudenziali astratti non è sufficiente.
- Un motivo è aspecifico quando è intrinsecamente indeterminato oppure quando manca la correlazione tra le censure e le ragioni effettive poste a base della decisione impugnata.
- L'istituto dell'affidamento in prova terapeutico previsto per tossicodipendenti e alcooldipendenti non è estensibile in via analogica a situazioni diverse, come la ludopatia, se la disciplina ha carattere eccezionale.
- Nel valutare l'affidamento in prova ai servizi sociali il giudice di sorveglianza può fondare il diniego sulla gravità delle condotte espiate e sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione, anche se la condotta intramuraria del condannato sia positiva.
- La contestazione del giudizio di sorveglianza deve investire specificamente la motivazione concreta del provvedimento, non essendo sufficiente richiamare in modo astratto documenti, disponibilità trattamentali o massime giurisprudenziali.
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