Cassazione Civile, Ordinanza n. 23170/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti a un avvocato difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che il Tribunale si era basato soltanto sulle risultanze del sistema informatico SICID, non idonee a provare l'effettiva comunicazione, pur essendo l'ufficio dotato di indirizzo PEC. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che ciò aveva portato erroneamente a porre a carico della Procura la prova della data di effettiva conoscibilità dell'atto, anziché rilevare che l'atto non era mai pervenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che l'inammissibilità dell'opposizione per tardività era comunque corretta, anche a prescindere dalla validità della comunicazione del decreto, perché l'opposizione era stata proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche all'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 quando non risulti intervenuta comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto era stato emesso il 6 settembre 2018 e l'opposizione proposta il 1 ottobre 2020, il termine era ampiamente decorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, organo propulsore dell'attività giurisdizionale non assoggettabile a condanna alle spese pur se soccombente, sia perché gli intimati non avevano svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del pubblico ministero.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla regolarità della comunicazione del provvedimento.
Richiamato come norma asseritamente violata nel secondo motivo, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla comunicazione/pervenuta conoscibilità del decreto.
È applicato il termine lungo di impugnazione anche al procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di comunicazione del provvedimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore rientra nel relativo procedimento impugnatorio, soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove manchi la comunicazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Esclusa la debenza del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti dal pubblico ministero.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
- La tempestività dell'opposizione va verificata con riguardo alla data del decreto e alla data di proposizione dell'opposizione; se tra i due momenti è decorso il termine lungo, l'opposizione è inammissibile per tardività, indipendentemente dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione.
- Quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non va disposta la condanna alle spese processuali, anche in caso di soccombenza.
- Per il raddoppio del contributo unificato non opera la regola ordinaria nei ricorsi proposti dal pubblico ministero.
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