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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29012/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La banca ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto la sua domanda. Con un unico motivo denunciava, in modo cumulativo, violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c., omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella lettera del 24 luglio 2012 proveniente dalla resistente. Secondo la ricorrente, tale documento e un asserito riconoscimento di debito avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata non dava conto di una domanda fondata su riconoscimento di debito, che la ricorrente non indicava in quale atto fosse stata tempestivamente proposta, e che il motivo mescolava censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. senza consentirne una netta separazione. Inoltre, la doglianza sul documento era formulata come omesso esame di un documento e non di un fatto storico, senza spiegare perché quel documento avrebbe certamente mutato l'esito, né dove fosse stato prodotto nel processo, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, sovrapponendo vizi di violazione di legge e di motivazione; che introducesse una questione nuova non trattata nei giudizi di merito, priva di adeguata indicazione della sua previa deduzione; e che la censura sull'omesso esame della lettera del 24 luglio 2012 fosse comunque inammissibile per difetto di autosufficienza e per impropria evocazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La banca è stata condannata alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e al possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    È la norma invocata come oggetto della dedotta violazione, ma la Corte non entra nel merito applicativo perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è consentita la cumulo-promiscuità di vizi eterogenei nello stesso motivo quando non siano chiaramente scindibili; il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un mero documento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e localizzarli nel processo; la mancata indicazione della previa deduzione della questione e della produzione documentale comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata definita in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata dal presidente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La soccombenza in un giudizio definito in conformità alla proposta ha comportato la condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, come violazione di legge e vizio motivazionale, se la formulazione non consente di distinguere con chiarezza i singoli profili di doglianza.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata valutazione di un singolo documento o elemento istruttorio in sé considerato.
  • Quando si deduce in cassazione una questione non espressamente trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegarne la preventiva deduzione nei giudizi di merito e indicare puntualmente in quale atto ciò sia avvenuto, secondo il principio di autosufficienza.
  • La censura fondata sulla mancata considerazione di un documento è ammissibile solo se il ricorrente spiega in modo specifico perché quel documento avrebbe con certezza determinato una decisione diversa e ne localizza la produzione nel fascicolo di merito.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione un nuovo tema di indagine o una nuova domanda che non risulti già compresa nel thema decidendum dei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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