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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33687/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente impositore aveva notificato un avviso di accertamento per II.DD., IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia il giudice d'appello avevano rigettato le sue doglianze. In cassazione la società ha proposto due motivi, entrambi formulati senza specificare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c.: con il primo ha denunciato la totale assenza di motivazione della sentenza d'appello sul lamentato mancato rispetto del comma 7 dell'art. 12 della L. n. 212/2000; con il secondo ha denunciato la totale assenza di motivazione sulla dedotta violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. La censura sostanziale riguardava quindi la motivazione della sentenza di appello, ritenuta meramente adesiva e apparente perché limitata a una generica condivisione della decisione di primo grado, senza un effettivo esame critico dei motivi di gravame.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, qualificandoli come denuncia di motivazione apparente. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata, limitata a una generica adesione alla pronuncia di primo grado, non soddisfaceva il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e non era idonea a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice d'appello. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio

  • art. 299 c.p.c.

    artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

    la morte del difensore della parte ricorrente non determina interruzione del giudizio di legittimità, per la sua natura officiosa

  • art. 300 c.p.c.

    artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

    come l'art. 299 c.p.c., è ritenuto non applicabile al giudizio di cassazione per il suo impulso d'ufficio

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    senza indicare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    i motivi sono scrutinati come censure di motivazione apparente, pur essendo stati formulati in modo non tecnico quanto al singolo vizio invocato

  • art. 111, comma 6, Cost.

    "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è viziata quando è mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    ai fini della specificità dei mezzi di gravame (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.)

    richiamato per il requisito di specificità e di trascrizione delle questioni dedotte in ricorso

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    comma 7 dell'articolo 12 della legge 212/2002 [recte, 2000]

    norma invocata dal ricorrente come violata per mancato rispetto dei termini, ma senza esame di merito nel provvedimento di legittimità

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 1, lettera D, dell'articolo 39 del D.P.R. n. 600/73

    norma invocata dal ricorrente come violata; la Cassazione non ne affronta il contenuto sostanziale, ma censura la mancata motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Integra vizio di motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente esistente, si limiti a una generica adesione alla decisione di primo grado senza esporre un autonomo percorso argomentativo e senza rendere percepibili le ragioni della conferma.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale dell'art. 111, comma 6, Cost.; non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione, o dell'identità delle questioni già esaminate in primo grado, in modo da consentire la ricostruzione di un itinerario logico coerente tra le due decisioni.
  • Nel giudizio di cassazione la morte del difensore della parte non determina di per sé interruzione del processo, che resta caratterizzato da impulso d'ufficio e non è soggetto alle regole sull'interruzione previste per il processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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