Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 710 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi di accertamento riguardavano IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001 e contestavano al contribuente l’esercizio non dichiarato di un’attività di agenzia di viaggio. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto i ricorsi, annullando gli accertamenti quanto al reddito d’impresa e riconoscendo la tassazione del reddito da lavoro dipendente. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che questa avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, anche perché aveva iscritto a ruolo e riscosso l’importo relativo all’IRPEF da lavoro dipendente. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c.: la statuizione sul reddito da lavoro dipendente era a essa favorevole e, inoltre, la riscossione in pendenza di giudizio non equivaleva ad acquiescenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige, in diversa composizione, affinché esamini i motivi d’appello dell’Agenzia. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce nel merito la pretesa fiscale né stabilisce se il contribuente esercitasse anche un’attività d’impresa: corregge l’errore processuale della CTR, che aveva ritenuto sussistente l’acquiescenza.

Norme richiamate

  • Art. 329, commi 1 e 2, c.p.c.

    Il presupposto necessario ed imprescindibile perchè possa ricorrere l'ipotesi di accettazione espressa o tacita di una pronuncia giudiziale è la soccombenza della parte cui quella statuizione è rivolta.

    L’acquiescenza presuppone che la parte abbia subito una statuizione a sé sfavorevole e manifesti, espressamente o attraverso atti incompatibili con la volontà d’impugnare, l’accettazione di quella decisione. Non si può configurare acquiescenza rispetto a un capo favorevole alla parte.

  • Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992

    la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sè, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto

    Il pagamento e la riscossione del tributo dovuto in pendenza del giudizio, secondo la disciplina prevista dalla norma, non implicano di per sé rinuncia all’impugnazione relativa alle parti della decisione sfavorevoli: sono compatibili con la volontà di ottenere quanto riconosciuto e, al contempo, contestare quanto negato.

  • Art. 2909 c.c.

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso insieme all’art. 329 c.p.c.; la Corte accoglie il ricorso per l’erronea applicazione dell’acquiescenza, senza svolgere un’autonoma interpretazione dell’art. 2909 c.c.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per denunciare in cassazione la violazione di norme processuali; nel caso concreto ha consentito di censurare l’errore della CTR nel ritenere che l’Agenzia avesse prestato acquiescenza.

Massime di principio

  • L’acquiescenza a una sentenza richiede una statuizione sfavorevole alla parte che si assume abbia accettato la decisione: una parte non può rinunciare a impugnare un capo che le è favorevole.
  • La riscossione o il pagamento di somme riconosciute in una decisione, anche durante la pendenza del giudizio e secondo le regole tributarie applicabili, non costituiscono automaticamente acquiescenza. Occorre verificare se la condotta sia davvero incompatibile con la volontà di impugnare i capi sfavorevoli.
  • Il riconoscimento di un reddito da lavoro dipendente non esclude di per sé che il contribuente abbia contemporaneamente esercitato un’attività d’impresa; le due qualificazioni devono essere valutate nel merito e non possono essere considerate incompatibili in via automatica.
  • La cassazione con rinvio per un errore sull’acquiescenza non decide la fondatezza sostanziale dell’accertamento: il giudice di rinvio deve esaminare i motivi d’appello rimasti non valutati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.