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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22166/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il fallimento di una società in liquidazione ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che, in una lite tributaria, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della contribuente. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indebitamente detratta per l'anno 2001, relativa a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti connesse all'acquisto di un terreno e a lavori di edificazione. Nel ricorso per revocazione si deduceva un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto carente di autosufficienza il ricorso incidentale della contribuente quanto alla cosiddetta prova di resistenza sul contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. La ricorrente sosteneva che le ragioni che avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento tributario risultavano già richiamate per relationem agli atti di merito e che, pertanto, l'inammissibilità non avrebbe dovuto essere dichiarata. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore percettivo, ma investisse la valutazione giuridico-argomentativa compiuta nella precedente decisione sulla autosufficienza del ricorso, attività non emendabile con revocazione. Ha inoltre rilevato che, anche alla luce del più recente orientamento delle Sezioni Unite sul contraddittorio preventivo nelle verifiche 'a tavolino', il ricorso non specificava in modo completo e dettagliato gli elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito dell'accertamento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e della sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio; non può essere usata per censurare valutazioni o interpretazioni del giudice di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente verificabile e non in una critica alla valutazione degli atti o alla loro interpretazione.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Nel regime applicabile alle verifiche fiscali 'a tavolino', la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se il contribuente indichi concretamente elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'atto impositivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando in modo chiaro e specifico gli elementi di fatto e gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato la proposta del consigliere non ha natura decisoria e non determina incompatibilità del consigliere medesimo nella composizione del collegio.

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta accelerata, perché tale proposta non equivale a una pronuncia decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere proponente al collegio non integra causa di astensione o ricusazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso giustifica la condanna della parte soccombente a una somma equitativa ulteriore rispetto alle spese.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato la Corte può condannare il ricorrente, anche se la controparte non ha svolto difese, al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, in funzione deterrente e sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219

    Richiamato per il quadro normativo sopravvenuto in tema di diritti e garanzie del contribuente nelle verifiche fiscali.

  • art. 7 d.l. 29 marzo 2024, n. 39

    Richiamato quale disposizione di coordinamento interpretativo del nuovo regime del contraddittorio preventivo.

  • art. 7-bis d.l. 29 marzo 2024, n. 39

    Richiamato quale norma di raccordo nel nuovo assetto normativo del contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è esperibile solo per errori di fatto percettivi, oggettivamente rilevabili ictu oculi; è invece inammissibile quando mira a contestare l'interpretazione data dalla Corte agli atti, ai motivi di ricorso o al principio di autosufficienza.
  • Non integra errore revocatorio il preteso travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso l'interpretazione delle deduzioni di parte o degli atti processuali, poiché si tratta di attività valutativa e non percettiva.
  • Nel contenzioso tributario sulle verifiche fiscali 'a tavolino', la censura per violazione del contraddittorio preventivo richiede che il contribuente indichi specificamente quali elementi fattuali avrebbe potuto spendere e perché essi sarebbero stati idonei, in termini probabilistici, a condurre a un esito diverso del procedimento.
  • La mera riproduzione per relationem o il richiamo generico agli atti di merito non soddisfa l'onere di specificazione richiesto per fondare la prova di resistenza e non consente di superare un rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • Nel procedimento accelerato di cassazione, la proposta del consigliere non ha natura decisoria e non determina incompatibilità nella successiva composizione del collegio giudicante.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare, oltre alle spese, una condanna equitativa aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, anche in assenza di difese della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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