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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36964/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. fondato su due censure principali: (1) errore di fatto ed omissione nella valutazione della partecipazione di Ottavio Spada all'associazione mafiosa (art. 416-bis), sostenendo che la Cassazione abbia rigettato la doglianza limitandosi a rinviare a circostanze aggravanti non pertinenti o errate (in particolare gli episodi del 19/11/2011 relativi al sequestro di una pistola e il presunto progetto omicidiario in danno di Fabrizio Ferreri), che per la difesa sarebbero irrilevanti o non comprovati rispetto al ruolo apicale contestato; (2) omissione di motivazione da parte della Corte di merito circa la qualificazione del ruolo apicale, con la tesi che la Corte di cassazione non avrebbe correttamente considerato le argomentazioni svolte in appello e che la motivazione della Corte di merito sarebbe stata insufficiente o per relationem.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. si applica esclusivamente agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) e non alle valutazioni critiche o alle divergenze di interpretazione giuridica o valutativa; le censure prospettate erano, in larga parte, questioni di valutazione delle prove e di motivazione (errori di giudizio) e non errori percettivi. Inoltre la Cassazione aveva effettivamente preso in esame i motivi denunciati e li aveva qualificati come generici; pertanto non sussisteva omissione di pronuncia. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.600,00 per ciascuna parte civile intervenuta, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista, equivoco), non applicabile alle divergenze valutative o alle censure sulla motivazione o sulla configurazione giuridica della fattispecie; non può essere usato per rimettere in discussione apprezzamenti critici del giudice.

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, commi 2, 4, 5, 6 c.p.

    La Corte ha esaminato la qualificazione dell'associazione mafiosa e le aggravanti (essere associazione armata; reinvestimento dei proventi; ruolo apicale) ritenendo che le risultanze processuali e le dichiarazioni dei collaboratori giustifichino la qualificazione e l'attribuzione di ruoli; le censure difensive su singoli episodi non hanno dimostrato un errore percettivo nella ricostruzione complessiva.

  • artt. 391-bis e 395 c.p.c. (richiamati per analogia)

    richiami interpretativi dalle Sezioni Unite civili, pronuncia n. 31032/2019

    Per analogia, la revocazione per errore di fatto richiede l'esistenza di una reale discrepanza percettiva tra quanto deciso e quanto risultato negli atti; non è ammissibile quando si contesti la valutazione o l'interpretazione compiuta dal giudice sui motivi presentati.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. tutela solo gli errori di fatto di natura percettiva (es. omissione evidente di un atto o documento, svista materiale) e non le divergenze sulla valutazione delle prove o sulla motivazione giuridica.
  • Se il giudice d'appello o di legittimità ha esaminato il motivo (anche per relationem) e lo ha ritenuto generico o infondato, non è rimediabile con la revocazione per errore di fatto: si tratta di un giudizio di valutazione non trasformabile in errore percettivo.
  • Per avere chance con un ricorso ex art. 625-bis è necessario individuare e dimostrare una specifica discrepanza tra il contenuto degli atti di causa e quanto effettivamente considerato dalla sentenza (es.: omissione di documenti, travisamento evidente di dati fattuali), non una mera critica alla motivazione.
  • Le questioni relative alla qualificazione del ruolo (es. "apicale" vs. altro ruolo) e alle aggravanti sono, di norma, valutazioni di merito e pertanto non rientrano nella sfera di tutela del rimedio per errore di fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili; valutare il rischio di soccombenza prima di proporre il rimedio.

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