Cassazione Civile, Ordinanza n. 17409/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una cliente di banca aveva aperto due rapporti di conto corrente e aveva investito somme in tre polizze assicurative collocate sul conto principale. Secondo la sua ricostruzione, le polizze sarebbero state riscattate a sua insaputa da un convivente munito di procura su altro conto, mediante richieste di riscatto recanti sottoscrizioni apocrife; le somme liquidate sarebbero poi transitate su un conto diverso e da lì sarebbero state sottratte con assegni, bonifici, prelievi e ulteriori operazioni, in parte anch'esse con firme false. La cliente ha chiesto l'accertamento della responsabilità solidale della banca e della compagnia assicurativa per aver consentito il riscatto a soggetto non legittimato e la condanna al risarcimento del danno pari all'importo investito nelle polizze. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riducendo il risarcimento per concorso colposo della danneggiata; la Corte d'appello ha invece riformato integralmente, ritenendo non provato il nesso causale tra l'asserito inadempimento delle convenute e il danno, poiché le somme risultavano transitate su conti intestati alla stessa attrice e quindi nella sua disponibilità, e respingendo anche la domanda relativa al lucro cessante. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello disconosciuto la documentazione prodotta e ritenuto contestati i giroconti; 2) ulteriore violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per non aver valorizzato numerosi assegni con firma falsa e la documentazione bancaria; 3) violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. e di norme sulla solidarietà per l'attendibilità della testimonianza del convivente; 4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1218 c.c. sul lucro cessante derivante dalla disdetta anticipata delle polizze; 5) violazione di norme processuali e costituzionali per avere la Corte ritenuto proponibile in appello la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Le resistenti hanno proposto controricorso; la compagnia ha anche proposto ricorso incidentale condizionato su presunta insussistenza dell'inadempimento e su una asserita ratifica dei riscatti da parte dell'attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di prova del nesso causale tra gli asseriti inadempimenti di banca e assicurazione e il danno lamentato, perché le somme risultavano nella disponibilità della stessa correntista. Ha inoltre rilevato carenze di autosufficienza, la mancata deduzione della censura nei termini corretti e, sul piano probatorio, ha ribadito che chi contesta l'autenticità della propria sottoscrizione deve fornire la prova della falsità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la domanda sul lucro cessante non risultava trattata in appello, né la ricorrente aveva allegato di averla riproposta o devoluta con specifico motivo incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per continuità con il principio secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non è domanda nuova ed è ammissibile in appello. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e della documentazione prodotta
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'attendibilità del materiale istruttorio
invocato per dedurre vizio di motivazione/omessa considerazione di prove
richiamato sul riparto dell'onere della prova, in particolare sulla prova della falsità delle sottoscrizioni e del danno
richiamato in relazione all'asserita incapacità a testimoniare del convivente
richiamato dalla ricorrente in tema di rapporti interni di obbligazione solidale, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente in tema di regresso, senza incidenza sull'esito
richiamato per dedotta omessa pronuncia sulla domanda di danno da lucro cessante
richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale delle convenute
richiamato nel quinto motivo per la dedotta indebita proposizione in appello della domanda restitutoria
richiamato nel quinto motivo per il contraddittorio sulla domanda restitutoria
richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello della domanda di restituzione; la Corte ha invece confermato il principio opposto
art. 3 Cost.
invocato nel quinto motivo per profili di parità di difesa nel doppio grado
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare la configurabilità dell'inadempimento
richiamato per la censura di omesso esame/travisamento di fatti decisivi
applicato per dichiarare inammissibile il motivo contrastante con un principio già consolidato
richiamato in tema di presunzione di rinuncia alle domande non riproposte
richiamato per spiegare che il travisamento del fatto probatorio, quando ricorrano i presupposti, è rimediabile con revocazione
richiamato come sede della prima specifica allegazione documentale da parte dell'attrice
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta l'erronea valutazione della prova deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente gli atti e il contenuto rilevante; non è sufficiente un generico richiamo a documenti o circostanze asseritamente trascurati.
- Chi deduce la falsità della propria sottoscrizione apposta su una scrittura privata deve fornire la prova della non autenticità con gli ordinari mezzi di prova; non grava sulla controparte un onere di chiedere la verificazione.
- L'apprezzamento circa l'esistenza di una contestazione o non contestazione dei fatti, e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, proposta a seguito dell'impugnazione della decisione, non costituisce domanda nuova e può essere formulata in appello.
- La parte che intenda far valere in appello una domanda o eccezione non accolta in primo grado deve, se soccombente su quel capo, proporre specifico appello incidentale; in mancanza, sul punto si forma il giudicato interno.
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