Cassazione Civile, Ordinanza n. 27824/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recesso intimato dalla società nel corso di un rapporto di lavoro subordinato regolato da un patto di prova. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo il recesso per asserita violazione del patto di prova, qualificando il vizio come funzionale e non genetico, e ha condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione alla valutazione del compendio probatorio sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di prova; (2) violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c.; (3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione sul difetto di espletamento del periodo di prova. In sostanza, la ricorrente contestava la ricostruzione fattuale e probatoria compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i tre motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire di distinguere chiaramente le diverse doglianze. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza. Quanto alle violazioni degli artt. 115 e 2697 c.c., la Corte ha ribadito che esse sono configurabili solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso concreto, mentre la doglianza tendeva semplicemente a contestare la valutazione delle prove. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La deduzione dei motivi di ricorso deve essere specifica e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non ricorre quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è circoscritto al solo "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione determinano nullità della sentenza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento di discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti necessari a sorreggere le censure nei limiti richiesti dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto violazioni di legge e vizi di motivazione, rendendo impossibile distinguere il perimetro delle singole censure.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con l'erronea valutazione delle prove, ma richiede che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri consentiti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio, non quando ci si limiti a contestare l'esito della valutazione probatoria di merito.
- In sede di legittimità, la censura che mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito è inammissibile se veicolata formalmente come violazione di legge.
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