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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'altra società per tre distinti crediti: canoni insoluti di una locazione non abitativa stipulata nel 2006 e registrata solo in seguito, un canone annuo relativo a un contratto di locazione di bene futuro stipulato nel 2007 e non registrato, e la restituzione di acconti versati in esecuzione di un preliminare di compravendita di terreno poi risolto prima del fallimento. La domanda era stata respinta dal giudice delegato e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo in parte la pretesa, ammettendo un credito da canoni fondato su un decreto ingiuntivo non opposto ma munito di efficacia esecutiva e il credito restitutorio documentato con atti aventi data certa, mentre aveva escluso gli altri crediti per la mancata opponibilità di alcuni decreti ingiuntivi e per la nullità dei contratti di locazione non tempestivamente registrati. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) la violazione della disciplina sul decreto ingiuntivo sostenendo che il giudicato si formerebbe per il solo decorso del termine di opposizione anche senza declaratoria ex art. 647 c.p.c.; 2) l'erronea applicazione della norma sulla registrazione dei contratti di locazione, assumendo che non si applichi alle locazioni non abitative tra soggetti tenuti alla contabilità; 3) in subordine, l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva negato rilievo alla tardiva registrazione del contratto, sostenendo che essa ne avrebbe comunque consentito la sanatoria. La curatela ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando la nullità dell'opposizione per indeterminatezza della domanda e contestando la prova della data certa e la rilevanza dei documenti prodotti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché contrario alla giurisprudenza consolidata sulla necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. per l'opponibilità del decreto ingiuntivo non opposto al fallimento; ha rigettato il secondo motivo confermando che la nullità per mancata registrazione si applica anche alle locazioni non abitative; ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il contratto di locazione non registrato nei termini possa produrre effetti se registrato tardivamente, quando il contratto rechi sin dall'origine il canone realmente pattuito e non vi sia simulazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo per difetto di autosufficienza e il secondo perché le censure sulla data certa e sulla rilevanza probatoria dei documenti erano, in parte, nuove e, in parte, dirette a sollecitare una rivalutazione del merito. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica

    ai fini del rispetto del termine di deposito del ricorso per cassazione spedito per posta, rileva la data di spedizione del plico e non quella di arrivo in cancelleria.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre tesi già disattese da consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo non opposto non è opponibile alla procedura fallimentare se privo della dichiarazione di esecutorietà intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004

    la disposizione si applica ai contratti di locazione di immobili sia abitativi sia ad uso diverso; la mancata registrazione nei termini integra una nullità funzionale, ma la tardiva registrazione può sanare il contratto con effetti ex tunc se il canone pattuito era sin dall'origine quello effettivo.

  • art. 1423 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la sanatoria non discende da una generica convalida negoziale, ma dalla tardiva registrazione consentita dalle norme tributarie in presenza dei presupposti indicati dalle Sezioni Unite.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato nel motivo incidentale sulla forma della domanda di insinuazione al passivo; la Corte dichiara però il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'indeterminatezza dell'opposizione, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 163 c.p.c.

    invocato dal fallimento per denunciare l'indeterminatezza della domanda, senza esito favorevole per difetto di autosufficienza.

  • art. 45 l. fall.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di opponibilità dei documenti e della data certa, ma senza accoglimento.

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata nel motivo incidentale sull'opposizione allo stato passivo; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 99 l. fall.

    norma richiamata nel motivo incidentale sull'opposizione allo stato passivo; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2704 c.c.

    la certezza della data può essere dimostrata anche con fatti equipollenti, non solo con le forme tipiche previste dalla norma.

  • art. 2764 c.c.

    richiamato quale titolo di privilegio invocato dal creditore per parte delle somme domandate in insinuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile al fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; il mero decorso del termine per l'opposizione non basta.
  • La nullità per omessa registrazione prevista dall'art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 si applica alle locazioni di immobili sia abitativi sia non abitativi.
  • Un contratto di locazione nullo per tardiva registrazione può produrre effetti con decorrenza ex tunc se la registrazione avviene tardivamente ed il contratto indica ab origine il canone realmente pattuito, in assenza di simulazione.
  • Ai fini dell'opponibilità al fallimento di una scrittura privata, la data certa può essere provata anche mediante fatti equipollenti a quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c., purché idonei a rendere certa la formazione del documento in epoca anteriore al fallimento.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o in contestazioni generiche della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniLocazione commerciale
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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