Sentenza del 02/05/2024 n. 317 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Notificazioni - Efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia - Necessario considerare complessivamente le previsioni normative in materia di autentiche di scritture private e di atti pubblici - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento/avviso di riscossione per complessivi €35.253,80. Il ricorrente deduceva principalmente: prescrizione di singole cartelle (in particolare ruolo 0322011xxx notificato il 04/02/2011 e altri ruoli del 2010), prescrizione di interessi e sanzioni (quinquennale), e annullamento di carichi per applicazione delle moratorie/limiti (art.4 DL 119/2018 e art.4 co.4 Decreto Sostegni n.41/2021) rilevando inoltre che alcune notifiche sarebbero viziate perché l'avviso di ricevimento era prodotto solo in copia e la sottoscrizione sull'AR sarebbe stata genericamente disconosciuta.
La decisione
La Corte d'appello tributaria (II grado Abruzzo) ha respinto l'appello del contribuente. Ha ritenuto regolari le notifiche sulla base degli originali prodotti dall'AdER, ha qualificato l'avviso di ricevimento come atto avente fede privilegiata (art.2700 c.c./L.890/1982) e ha rilevato che il disconoscimento della conformità della copia non era specifico né formale come richiesto dalla giurisprudenza; pertanto la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione è stata ritenuta probatoria. Di conseguenza le eccezioni di prescrizione e le altre censure sono state respinte come assorbite o infondate. Condanna dell'appellante alle spese di grado (€3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
La conformità delle copie alle autentiche/originali è valutata in base alla prova e al disconoscimento; il disconoscimento generico non annulla l'efficacia probatoria delle copie prodotte.
Le riproduzioni meccaniche possono costituire piena prova dei fatti rappresentati se non se ne disconosce la conformità; da valutare congiuntamente con l'art.2719 c.c.
Chi è chiamato in causa e intende disconoscere una scrittura privata è tenuto a negare formalmente la scrittura o la sottoscrizione; la mancata o generica negazione indebolisce il disconoscimento.
art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2
La scrittura privata prodotta si ha per riconosciuta se la parte non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; principio richiamato per l'efficacia probatoria delle copie non disconosciute specificamente.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e delle dichiarazioni in esso contenute; l'avviso di ricevimento/relata ha fede privilegiata e per contestarlo occorre querela di falso salvo errori materiali evidenti.
Presunzione di conoscenza della cosa consegnata al destinatario una volta pervenuta nella sua sfera di disponibilità; presunzione superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prendere cognizione.
L. n. 890 del 1982, art. 4, commi 3-4
L'avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e prova la consegna e l'identità di chi ha sottoscritto l'atto; se la data è incerta o mancante, si applicano regole particolari (termine decorre dal timbro postale).
Termine quinquennale di prescrizione per gli interessi (richiamato per sostenere la prescrizione degli interessi); nella fattispecie il giudice ha ritenuto prevalente la regolarità delle notifiche, quindi non ha accolto l'eccezione per mancata prova di interruzioni ulteriori.
art. 20 co. 3 D.lgs. n.472/1997
Termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie; menzionato dal ricorrente per prospettare prescrizione di sanzioni/interessi.
art. 4 DL 119/2018 e art.4 co.4 Decreto Sostegni n.41/2021
Norme sulle moratorie/limiti di importo (soglia €1.000 elevata ad €5.000 con Sostegni): rilevanti per valutare l'annullabilità delle cartelle costituite da singoli carichi di importo minore; tuttavia il giudice ha ritenuto non decisiva la prospettazione del ricorrente in presenza di notifiche regolari e documentazione non contestata specificamente.
Massime di principio
- Onere della prova sulla notificazione: l'agente della riscossione assolve il proprio onere provando la notificazione con relata o avviso di ricevimento; la produzione di copie è ammessa ma la loro efficacia dipende dall'assenza di disconoscimenti specifici.
- Disconoscimento della copia/firmasull'AR: il disconoscimento deve essere formale e specifico (indicando difformità puntuali); un'eccezione generica non inficia la prova della copia e non impedisce l'applicazione della fede privilegiata dell'atto pubblico.
- Avviso di ricevimento e querela di falso: se l'avviso di ricevimento ha la natura e la forma di atto pubblico, per negarne la veridicità (firma o contenuto) in genere occorre promuovere querela di falso, salvo errori materiali evidenti nel documento.
- Prescrizione dei singoli carichi: per valutare la prescrizione e l'eventuale annullamento per soglie economiche (es. €1.000/€5.000) è necessario analizzare il singolo ruolo/ruoli e fornire prova delle interruzioni; l'esistenza di notifiche pregresse non impugnate può cristallizzare il debito e precludere doglianze successive.
- Efficacia probatoria delle copie: art.2712 e 2719 cod. civ. devono essere letti congiuntamente: le riproduzioni possono costituire piena prova se non disconosciute specificamente; il giudice valuta anche elementi presuntivi e la documentazione integrativa prodotta dall'ente.
- Strategia difensiva consigliata al contribuente: contestare in modo specifico e documentato la conformità delle copie (indicare elementi concreti di difformità), valutare tempestivamente l'impugnazione delle singole cartelle e, se si contesta la firma sull'AR, considerare la querela di falso quando le circostanze lo giustifichino.
- Effetti dell'impugnazione tardiva: la mancata impugnazione nei termini di atti antecedenti (notifiche pregresse) può costituire acquiescenza e rendere improduttive eccezioni successive basate su quelle stesse notifiche.
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