Cassazione Civile, Ordinanza n. 07984/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi, iscritti a scuole di specializzazione universitaria in anni accademici compresi tra il 1979-1980 e il 1992-1993, hanno chiesto al giudice di accertare il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione per il periodo di frequenza dei corsi, deducendo di aver svolto attività a tempo pieno e di non aver ricevuto alcun compenso. I convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999 e che l’unico atto interruttivo fosse tardivo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, la violazione delle direttive europee in materia di medici specializzandi, del d.lgs. n. 257 del 1991, della l. n. 370 del 1999 e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la disciplina europea sarebbe stata compiutamente attuata solo con il d.P.C.m. 7 marzo 2007 e che quindi il diritto non potesse dirsi prescritto; alcuni ricorrenti hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Un ulteriore motivo ha censurato la motivazione della sentenza per il rigetto della domanda delle due mediche immatricolate dopo il 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice d’appello si fosse conformato a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui, per i medici specializzandi interessati dalla tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee, la pretesa risarcitoria si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999. Poiché la notifica dell’atto di citazione era avvenuta solo il 23 settembre 2011, il diritto era ormai prescritto. Quanto al motivo relativo alle due ricorrenti immatricolate dopo il 1991, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile, essendo basata sul rilievo che tali mediche si erano iscritte dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 e avrebbero dovuto far valere il relativo diritto nei confronti delle strutture universitarie o ospedaliere competenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
consente la riunione dei ricorsi avverso la stessa decisione.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
richiamato in relazione all’estinzione del diritto per prescrizione.
richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
richiamato in tema di rilevabilità della prescrizione.
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha introdotto la remunerazione prevista per i medici specializzandi nell’ambito dell’attuazione delle direttive europee.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la Corte lo considera spartiacque per la decorrenza della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il riconoscimento della remunerazione dovuta per la frequenza delle scuole di specializzazione, la pretesa risarcitoria soggiace a prescrizione decennale con decorrenza fissata al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999, per i soggetti che rientrano nel periodo di inadempimento dello Stato individuato dalla giurisprudenza consolidata.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità costante e recente confermato anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione che riproponga la medesima questione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il danneggiato ha acquisito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori atti di adempimento della normativa europea, e non alla successiva data di completa o ulteriore attuazione normativa.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare una pretesa insufficienza motivazionale che non sussiste in relazione al decisum effettivo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sia già risolta da un orientamento interno consolidato che non lasci margini di dubbio interpretativo rilevante.
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