Cassazione Penale, Sentenza n. 305/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ex art.240-bis cod. pen.; il difensore deduce violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art.321 c.p.p., contestando: 1) la mancata motivazione circa la dimostrazione dell'effettivo reimpiego di proventi illeciti (narcotraffico) nella costruzione dell'abitazione; 2) la carenza di motivazione sul periculum in mora, atteso che l'immobile non sarebbe di proprietà dell'indagato ma di terzi (la ricorrente e altri eredi), quindi mancherebbe il rischio di trasferimento a terzi
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che, per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art.240-bis), non è necessario provare che i singoli lavori o l'immobile siano stati materialmente pagati con somme provenienti dal reato, essendo sufficiente la prova della sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita/beni posseduti. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sproporzione (tenore di vita elevato, Pasqualino impossidente, ricorrente con reddito di cittadinanza), e aveva indicato elementi che giustificano il periculum in mora (strategie degli interessati per occultare i proventi). La Corte ha inoltre affermato che il terzo proprietario è legittimato a contestare anche il periculum in mora, ma nella fattispecie la motivazione del sequestro è risultata congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Rinvio al limite dell'impugnazione per violazione di legge; la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo, ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali radicali
Disciplina del sequestro preventivo; richiede motivazione sul periculum in mora quando si anticipa l'ablazione del bene rispetto al processo, principio applicato dalla Corte
Confisca per sproporzione: la Corte chiarisce che per il sequestro preventivo finalizzato a questa confisca è sufficiente dimostrare la sproporzione tra beni e redditi leciti, non l'esatta provenienza diretta dei singoli pagamenti
Normativa sulla confisca in generale; richiede che il sequestro finalizzato alla confisca abbia motivazione adeguata, inclusa la valutazione del periculum in mora
Confisca obbligatoria per reati di associazione mafiosa; anche in questi casi è richiesta motivazione circa il periculum in mora per il sequestro preventivo
Norme del testo unico stupefacenti richiamate per i reati di traffico di stupefacenti contestati all'indagato
Direttiva 2014/42/UE
Richiama la necessità di garantire i diritti dei terzi e il diritto a un ricorso effettivo; la Corte usa la direttiva per sostenere che i terzi devono poter contestare i provvedimenti di congelamento/sequestro
Direttiva 2024/1260/UE
Rafforza la tendenza a consentire agli interessati (inclusi terzi) di contestare fatti e prove su cui si fonda la confisca e contribuisce a estendere le tutele processuali del terzo
Massime di principio
- Il terzo proprietario dell'immobile sottoposto a sequestro è legittimato a impugnare e può dedurre anche l'insussistenza del periculum in mora, purché dimostri la titolarità o la disponibilità del bene
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art.240-bis) non è necessario provare il nesso diretto tra ogni singola spesa e le somme illecite: è sufficiente dimostrare la sproporzione tra patrimonio/tenore di vita e redditi leciti dichiarati
- La motivazione sul periculum in mora è obbligatoria e deve spiegare perché sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; può desumersi da elementi oggettivi (dimensione/natura dei beni) o soggettivi (comportamenti idonei a occultare o disperdere i beni)
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; non è possibile chiedere una diversa valutazione probatoria dei fatti che è rimessa alle sedi di merito
- Gli orientamenti giurisprudenziali che limitano il terzo a dedurre solo titolarità/disponibilità possono essere superati alla luce delle direttive UE che garantiscono il diritto a un ricorso effettivo anche per i terzi; tuttavia il terzo deve comunque dimostrare il proprio titolo per poter ottenere una verifica di merito
- Elementi concreti come l'impiego di stratagemmi per occultare proventi o l'incongruenza tra redditi dichiarati e tenore di vita rafforzano la prova del periculum e della sproporzione, giustificando il sequestro preventivo
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