Cassazione Penale, Ordinanza n. 13966/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato per porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis c.p. e, al tempo stesso, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. In sostanza ha chiesto una rivalutazione dei fatti e delle circostanze concrete, sostenendo che la motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio fosse viziata; inoltre ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e della ricostruzione storica della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente: il porto, in orario notturno, del coltello a serramanico era stato accertato, l'imputato non aveva fornito nell'immediatezza alcuna spiegazione, e le giustificazioni successivamente addotte erano state ritenute tardive e incongrue. Anche la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata immune da vizi, avendo i giudici di merito valorizzato negativamente la condotta e la natura dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
costituisce la base della contestazione per il porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico.
la difesa ne ha invocato l'applicazione, ma la Corte non ravvisa i presupposti per una rivalutazione in sede di legittimità sulla base dei fatti accertati.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma invocata per denunciare erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata per censurare la motivazione della sentenza di merito.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da un percorso argomentativo coerente e privo di manifeste illogicità.
- Il porto ingiustificato di un coltello può essere desunto da elementi fattuali quali il contesto temporale e l'assenza di una spiegazione fornita nell'immediatezza; spiegazioni tardive e incongrue possono essere legittimamente valorizzate in senso sfavorevole all'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo non contraddittorio valorizzando negativamente la condotta e la natura del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
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