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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27244/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da processi verbali di constatazione relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, sulla base dei quali l’ufficio emetteva avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società operativa e della società consolidante del gruppo. Le contribuenti impugnavano gli atti, fra l’altro deducendo la carenza di delega del funzionario firmatario. Dopo una prima fase in cui i giudici di merito avevano accolto i ricorsi sul profilo della sottoscrizione, la Cassazione aveva cassato con rinvio affermando che non era necessaria l’indicazione nominativa del delegato, se individuabile per funzione. Nel giudizio di rinvio l’appello dell’Ufficio veniva accolto quasi integralmente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva nuovamente per cassazione con un unico motivo, lamentando nullità della decisione per omessa o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., all’art. 36 d.lgs. 546/1992, agli artt. 116 e 118 disp. att. c.p.c. Nel corso del giudizio la parte contribuente depositava domanda di definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e prova del pagamento della prima rata; la Corte rilevava che la domanda e il versamento perfezionavano la definizione e che il pagamento effettuato dalla consolidante giovava anche alla consolidata.

La decisione

La Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito perché rileva la sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della l. n. 197/2022. Poiché la domanda di definizione e il pagamento della prima rata erano stati ritualmente prodotti, e poiché il versamento della coobbligata consolidante produce effetti anche per la consolidata, il giudizio viene dichiarato estinto. Le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come base della doglianza della ricorrente, che denuncia nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente quale parametro della pretesa nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle decisioni del giudice tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    È menzionato dalla ricorrente nel denunciare una violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a supporto della censura sulla motivazione della decisione.

  • art. 1, comma 194, l. n. 197/2022

    "La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda [...] e con il pagamento [...] entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale [...]. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda [...] e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023"

    La Corte afferma che, in caso di pagamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con domanda e versamento della prima rata entro il termine previsto.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    È la norma sulla quale la Corte fonda la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata.

  • art. 1, comma 202, l. n. 197/2022

    La Corte ne ricava che la definizione agevolata presentata da un coobbligato giova anche agli altri, estendendo l’effetto del versamento alla consolidata.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari, la sopravvenuta definizione agevolata perfezionata con domanda e pagamento della prima rata nei termini determina l’estinzione del processo, rendendo improcedibile l’esame del motivo di ricorso.
  • Quando la disciplina agevolativa prevede effetti estensivi in presenza di coobbligazione, il perfezionamento della definizione da parte di uno dei coobbligati giova anche agli altri soggetti obbligati sul medesimo rapporto.
  • In sede di legittimità, la verifica della sussistenza di una causa estintiva sopravvenuta precede l’esame del merito dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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