Cassazione Civile, Ordinanza n. 25318/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società di ottenere la condanna dei proprietari di vecchie costruzioni poste al confine con la propria area edificabile all'esecuzione delle opere necessarie per consolidare gli immobili e rimuovere il pericolo di crollo e dissesto, anche mediante demolizione. La società aveva inoltre chiesto il rimborso delle spese sostenute per eseguire materialmente i lavori autorizzati nel corso del giudizio, dei compensi dei tecnici incaricati e delle spese processuali, nonché il risarcimento del danno da ritardata edificazione. In appello era stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del pregiudizio. La società ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, deducendo violazione di norme costituzionali e codicistiche sulla motivazione, sulla valutazione della prova e sulla liquidazione equitativa del danno, sostenendo che, una volta accertata la responsabilità e il danno da mancata edificazione, il giudice avrebbe dovuto procedere alla quantificazione anche in via equitativa senza pretendere una prova rigorosa del quantum. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito delle prove e perché la corte territoriale aveva correttamente confermato il rigetto della domanda risarcitoria per totale carenza di prove documentali e presuntive idonee a consentire la liquidazione del danno. La liquidazione equitativa, secondo la Corte, non può supplire al difetto di prova dell'esistenza del danno, ma solo colmare l'impossibilità di una precisa quantificazione di un pregiudizio già accertato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per revocazione proposto avverso la precedente sentenza d'appello per asserito errore di fatto
art. 111 Cost.
invocato nel motivo di cassazione insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza
richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte precisa che il vizio è deducibile solo per intrinseca contraddittorietà della motivazione
richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio motivazionale
la Corte ribadisce che la sua violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti le prove secondo prudente apprezzamento
la liquidazione equitativa presuppone un danno già accertato nella sua esistenza, e non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio
richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno da fatto illecito; la Corte ribadisce che l'equità opera solo dopo l'accertamento del danno
non è configurabile per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; il vizio processuale richiede un vero difetto strutturale della motivazione
invocato per dedurre violazione di legge in tema di liquidazione del danno e valutazione della prova
la Corte osserva che neppure risultano rispettati i requisiti minimi per il controllo sull'omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione camerale
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso
la società ricorrente viene condannata al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti per responsabilità aggravata
la società ricorrente viene condannata anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio sia stato previamente accertato nella sua esistenza; essa non può essere utilizzata per colmare il totale difetto di prova sul danno stesso.
- Quando il giudice di merito motiva il rigetto di una domanda risarcitoria per carenza di prove documentali e presuntive, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti il diverso peso attribuito dal giudice alle prove offerte.
- Il vizio di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. non può essere dedotto per criticare la valutazione del merito delle prove, ma solo per denuncia di una motivazione intrinsecamente mancante, apparente o radicalmente incoerente.
- In tema di risarcimento del danno da lesione del godimento del bene, la parte attrice resta onerata di fornire elementi fattuali idonei a rendere possibile la determinazione, anche equitativa, del pregiudizio.
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