Cassazione Civile, Ordinanza n. 05427/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una compagnia assicurativa, inquadrato nel CCNL ANIA e addetto alla sede di Avellino, aveva agito per ottenere l'indennità e i benefit una tantum previsti da accordi aziendali in caso di trasferimenti di sede strettamente connessi a un processo di fusione e riorganizzazione. Sosteneva che il passaggio alla sede di Pesaro fosse un trasferimento unilaterale imposto dalla datrice di lavoro e quindi rientrante nelle previsioni incentivanti degli accordi sindacali. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano invece ritenuto che il trasferimento non fosse conseguenza diretta e necessitata del piano di fusione, ma fosse avvenuto su domanda e nell'ambito di una trattativa individualizzata, quindi fuori dall'ambito dei benefici. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi, violazioni dei criteri ermeneutici contrattuali, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, nonché l'erronea esclusione dell'applicabilità degli accordi al lavoratore e la configurabilità di un abuso di diritto della datrice di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse interpretato in modo plausibile e conforme ai canoni legali gli accordi aziendali, valorizzando sia il dato letterale sia la ratio delle clausole, e concludendo che i benefici spettavano solo ai trasferimenti di ufficio strettamente conseguenti al progetto di fusione e riorganizzazione, non a trasferimenti concordati o richiesti individualmente. Le ulteriori censure sono state giudicate inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre, la questione relativa alla qualifica del lavoratore come non liquidatore è stata ritenuta nuova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, secondo il testo, ricorrevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente il controllo di legittimità solo entro i limiti della violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una rivalutazione del merito o delle prove
nei contratti/atti negoziali l'interpretazione va condotta secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti, con sindacato di legittimità limitato al rispetto dei canoni ermeneutici
le clausole vanno interpretate nel loro complesso, coordinandole con le altre disposizioni dell'atto
tra le interpretazioni possibili va preferita quella che consente un effetto utile coerente con la ratio dell'accordo
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del trasferimento di sede e alla modifica delle mansioni/condizioni lavorative
la violazione si configura solo se l'onere probatorio è erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione dell'esito della prova
non è violato per la mera critica alla valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disapplicato prove legali o le abbia trattate come dotate di piena prova
menzionato nella giurisprudenza richiamata come parametro per censurare solo l'uso di prove estranee o non consentite, non la mera diversa lettura del materiale istruttorio
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla prova delle pattuizioni e alla lettura degli accordi
richiamato dal ricorrente per prospettare un dovere di correttezza e l'abuso di diritto nella gestione del trasferimento
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità/inefficacia di pattuizioni o rinunce in peius
art. 8 l. n. 14/2011
richiamato dal ricorrente, ma il testo non esplicita una specifica applicazione della norma da parte della Corte
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione di diritti fondamentali e dell'abuso di diritto
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta disparità di trattamento o irragionevolezza
art. 4 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del lavoro
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle condizioni contrattuali e del trasferimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso deve essere dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato
base processuale per la decisione in camera di consiglio con ordinanza
Accordo di Fusione del 18.12.2013
art. 6; art. 7; Sezione "Sedi di Lavoro"
i benefici economici per il trasferimento si applicano solo ai trasferimenti di sede strettamente conseguenti al progetto di fusione e riorganizzazione
Accordo Sindacale dell'8.9.2015
richiamato per disciplinare i trasferimenti di sede e i benefici, ma interpretato come riferito ai soli trasferimenti coerenti con il piano di riorganizzazione
Piano analitico del maggio 2015
utilizzato come elemento sistematico per ricostruire la destinazione del personale e la ratio degli accordi
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo collettivo o negoziale è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione non coerente, non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
- Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è denunciabile in cassazione il fatto che il giudice abbia scelto una delle interpretazioni possibili, ancorché non quella auspicata dalla parte.
- Nel valutare la portata di benefici collegati a un trasferimento di sede, occorre verificare se il trasferimento sia effettivamente e strettamente conseguente al progetto riorganizzativo previsto dagli accordi, non bastando un nesso solo generico o lato sensu con la soppressione di una sede.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la censura riguarda invece l'apprezzamento dell'esito probatorio, essa si traduce in un motivo sul merito e non sulla regola di distribuzione dell'onere probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la semplice contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, ma soltanto nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte, attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o disattenda prove legali.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque preso in esame.
- In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, salvo che risultino effettivamente dedotte e trascurate dal giudice di merito.
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